L’analisi dell’incidenza dei sistemi di giustizia costituzionale sulle forme di governo si compone di due punti, essendo necessario tenere conto:

  1. del comportamento degli organi di giustizia costituzionale nei confronti degli altri poteri;
  2. del comportamento degli altri poteri statali e delle loro reazioni allo sviluppo dei sistemi di giustizia costituzionale.

Prima di affrontare questi due punti, tuttavia, occorre premettere una panoramica sulle applicazioni che il <<valore>> della giustizia costituzionale ha avuto negli ordinamenti europei:

  • in tutti i sistemi costituzionali trova applicazione il valore della rigidità costituzionale: tutte le Costituzioni, infatti, contengono una disciplina espressa del procedimento di revisione costituzionale, ora come procedimento aggravato, esaurentesi all’interno del Parlamento, ora come procedimento caratterizzato dall’intervento di altri soggetti (es. corpo elettorale attraverso il referendum). Tra i sistemi rigidi, tuttavia, solo alcuni prevedono espressamente una disciplina della garanzia della rigidità: Italia, Austria, Germania, Portogallo, Grecia, Spagna, Irlanda, Francia e Svizzera. In altri paesi (es. Belgio) sono state sperimentate altre forme di controllo:
    • un controllo preventivo di natura politica affidato all’organo legislativo, vedendosi il controllo di costituzionalità come una fase interna all’iter legislativo;
    • un controllo giurisdizionale successivo, diffuso ma eccezionale;
    • tra i sistemi che prevedono un sistema di controllo di costituzionalità, si distinguono, a seconda dell’organo cui esso è demandato e del momentoin cui il controllo interviene:
      • un controllo politico preventivo (Francia);
      • un controllo giurisdizionale successivo (Grecia e Germania);
      • un controllo politico preventivo e giurisdizionale successivo (Italia);
      • un controllo giurisdizionale sia preventivo che successivo (Austria, Italia, Spagna, Irlanda e Portogallo);

  • risulta a questo punto possibile cogliere alcuni elementi comuni:
    • la prevalenza dei sistemi di giustizia costituzionale accentrati, in cui il controllo di legittimità risulta affidato ad un organo ad hoc, distinto dal potere giudiziario. Al riguardo rappresenta un’eccezione il sistema irlandese, dove il controllo di costituzionalità risulta affidato alle due supreme magistrature, l’Alta Corte in prima istanza e la Corte suprema in appello. Altri casi particolari sono la Grecia e il Portogallo, che prevedono una combinazione tra sistema diffuso e accentrato:
      • in Portogallo, con la modifica costituzionale del 1967, è stato istituito il Tribunale costituzionale, cui spetta non solo un controllo di costituzionalità preventivo ma anche un controllo successivo attivabile su richiesta del Presidente della Repubblica, del Presidente dell’Assemblea, del Primo Ministro, del Provveditore di giustizia, del Procuratore generale della Repubblica, di un decimo di deputati, degli organi regionali oppure sulla base di un ricorso contro le sentenze dei tribunali che disapplichino norme ritenute incostituzionali;
      • in Grecia la Corte suprema speciale decide sulla costituzionalità di una legge quando la questione ha dato luogo a due sentenze difformi da parte di una delle supreme magistrature dello Stato (Corte di Cassazione, Corte dei Conti e Consiglio di Stato), sulla base di un ricorso promosso o da chi ha interesse processuale alla soluzione della questione o del Ministro della Giustizia, dal Procuratore presso la Corte di Cassazione, dal Procuratore presso la Corte dei Conti o dal Procuratore generale di giustizia amministrativa.

Questi due sistemi, avvicinabili al controllo diffuso, prevedono comunque una seconda fase in cui l’effetto erga omnes della pronuncia di illegittimità costituzionale viene affidata ad un organo centrale, proprio del modello accentrato;

  • la tendenza ad attribuire all’organo di giustizia costituzionale un numero cospicuo di competenze, tra cui la risoluzione dei conflitti tra poteri dello Stato o le questioni relative alla <<giustizia politica>>, ossia alle accuse mosse ai vertici dello Stato;
  • la prevalenza di organi di giustizia costituzionale a composizione tecnica, ma di designazione politica, con potere di nomina distribuito tra organi costituzionali. Al riguardo occorre tener presente due casi particolari:
    • in Grecia la Corte è composta esclusivamente da magistrati, alcuni dei quali ne fanno parte di diritto (Presidenti delle supreme magistrature) mentre altri vengono sorteggiati tra i giudici di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti;
    • in Francia non esiste obbligo di tener conto dell’esperienza giuridica dei candidati alla nomina a membro del Consiglio costituzionale, anche se la prassi dimostra che questo risulta il criterio privilegiato nella composizione dell’organo di giustizia;
  • la tendenza a stabilire un collegamento tra organo di giustizia costituzionale e giudici comuni, con modalità diverse che possono essere:
    • quelle tipiche del procedimento incidentale, come nel sistema italiano;
    • quelle maggiormente complesse utilizzate, ad esempio, in Spagna, dove il giudizio di costituzionalità, pur nascendo dal giudice comune, non interrompe il processo in corso, che deve arrivare a compimento prima che inizi quello dinanzi al Tribunale costituzionale, e non sospende l’esecuzione della sentenza non appellabile.
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