Suddivisione in tre tipi di Regioni:

  • Regioni a Statuto ordinario. I loro statuti sono fonti regionali di rango legislativo, anche se definite fonti primarie a competenza riservata, e sono chiamati a disciplinare alcuni specifici oggetti in un quadro costituzionale di sostanziale uniformità delle forme e condizioni di autonomia di queste Regioni..
  • Regioni a Statuto speciale. I loro statuti sono adottati con legge costituzionale, secondo il procedimento stabilito dall’articolo 138, e sono chiamati a definire essi stessi le condizioni di autonomia costituzionale di queste regioni, motivo per cui gli Statuti speciali prevalgono anche sulla costituzione, fatta eccezione per i principi fondamentali. Le leggi costituzionali che danno attuazione a questi statuti sono dette norme di attuazione ed hanno il chiaro obiettivo di armonizzare la legislazione nazionale con quella della Regione. Negli ultimi anni sono stati fatti dei passi in avanti per ovviare al paradosso per cui le regioni a statuto speciale si vedono limitare la autonomia statutaria, laddove lo statuto deve concedergli una maggiore autonomia, stabilendo che:
    • le disposizioni riguardanti la autonomia finanziaria devono essere approvate con un procedimento rinforzato, al quale deve poter partecipare la Regioneinteressata.
    • queste Regioni ottengano la autonomia statutaria nelle materie in cui viene essa riconosciuta anche alle Regioni a statuto ordinario.
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