Per la validità delle sedute in cui le assemblee parlamentari debbano deliberare occorre un quorum di presenze costituito dalla metà più uno dei parlamentari, mentre per l’approvazione delle deliberazioni stesse un quorum di favorevoli pari alla metà più uno dei presenti, salvi i casi in cui sono previste maggioranze superiori (art. 64 co. 3). Allo scopo di evitare che tutte le deliberazioni siano rese impossibili quando il quorum è inferiore esiste la presunzione del numero legale , che vale fino al momento in cui un certo numero di parlamentari non chiede la verifica del numero legale .

I regolamenti prevedono una disciplina diversa del computo di coloro che si astengono:

  • alla Camera gli astenuti sono computati nel numero legale, ma sono considerati non presenti nel calcolo della maggioranza necessaria per approvare una deliberazione.
  • al Senato, invece, coloro che intendono astenersi si allontanano fisicamente dall’aula, perché altrimenti la loro astensione sarebbe computata come voto contrario.

L’arma alla quale le minoranze talvolta ricorrono, quando vogliano evitare che venga adottata una deliberazione o votata una legge considerata contraria agli interessi generali, è l’ostruzionismo parlamentare, che viene ottenuto quando i rappresentanti delle minoranze si iscrivono tutti a parlare e pronunciano discorsi interminabili, ottenendo l’effetto di ritardare la deliberazione.

I regolamenti parlamentari tentano di imbrigliare entro termini brevi e perentori gli interventi parlamentari nelle discussioni, conferendo al Presidente dell’Assemblea il potere di togliere la parola ai parlamentari che non rispettino tali termini. Viene previsto inoltre l’istituto della chiusura anticipata, anch’esso volto a limitare gli ostruzionismi capricciosi. Ciò nonostante, tuttavia, l’ostruzionismo si è rivelato un ostacolo difficilmente superabile, cosa che ha portato all’introduzione di ulteriori limiti, come la riduzione dei tempi dati alla discussione sui progetti di legge o come l’istituzione del potere al Presidente della Camera di dichiarare assorbiti gruppi di emendamenti inconferenti.

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