L’esperienza inglese è utile perché permette di tornare alle origini del sistema di common law (si capisce perché prevale il formante giurisprudenziale e ci fa capire le differenze con il civil law), inoltre si potrà riflettere sul ruolo del parlamento e sul principio rappresentativo (controbilanciano il tema della tipicità del common law e ci fa capire le similitudini con il civil law: in Inghilterra non ci sono state delle costituzioni scritte ma il sistema era molto preciso a differenza della Francia). Common law nasce in Inghilterra con la conquista normanna e l’arrivo di Guglielmo il Conquistatore nel 1066. L’Inghilterra all’epoca era un ordinamento feudale (frammentazione, corti o soggetti feudatari che amministravano la giustizia: contratto feudale – il beneficiario godeva delle immunità dove esercitava il suo potere). Nasce una politica di accentramento del potere attorno alla curia regis che sovraintendeva all’amministrazione in tutto il reame e lo sviluppo del common law si collega al fatto che la curia regis aveva assunto anche le funzioni giurisdizionali prima svolte dalle corti locali. La nascita di una corte centralizzata è la novità che differenza l’Inghilterra dal continente. Come è possibile che la curia regis è riuscita ad assumere tale ruolo principale? È formata da giudici giuristi ed è esercitata a Westminster ma i giudici vengono inviati in tutto il Regno. Quali sono gli elementi che identificano la superiorità del sistema centralizzato? Sono 2:

– Writ: ordine scritto del sovrano con cui si ordina ad un funzionario regio di portare in giudizio una persona per rispondere delle accuse che erano mosse nei suoi confronti. Esistevano 70 diversi writ nell’arco di pochi anni ( XII sec)

– Ruolo della giuria: la giuria nasce come strumento probatorio: testimonianza dei vicini; poi il ruolo diventa determinante perché la giuria decide collegialmente i fatti della causa e il giudici deve applicare il diritto rispetto a quei fatti accertati dalla giuria

Sono 2 istituti che giustificano il ruolo centrale delle corti regie.

In Inghilterra c’è una corte con una giurisdizione nazionale che sviluppa un diritto uniforme (anche se ci sono le curie locali) e ciò contrasta molto con ciò che avviene in continente. La natura del diritto uniforme è la consuetudine (feudalesimo, diritto romano, germanesimo …). Il common law è presentato come un corpo di consuetudini risalenti ormai a tempi immemorabili che non richiedono giustificazioni. Il common law resiste all’influenza del diritto romano imposto dai sovrani. Tali norme non sono scritte ma risultano dalla giurisprudenza delle corti. Ciò concorre a sviluppare uno spirito di corpo tra avvocati e magistrati che avevano una formazione comune (indipendenza del giudiziario).

Attraverso il ruolo della common law (che garantisce i diritti consuetudinari) emergono i seguenti punti:

– I giudici dovevano essere indipendenti dai poteri pubblici (anche sovrano); c’era una sorta di lotta tra giudice e sovrano. Lo strumento per garantire l’indipendenza dei giudici era l’inamovibilità e la stabilità della loro carica a vita, si parla anche da inamovibilità dalla propria sede perché la promozione non si configuri come una sanzione (1701 nell’Act of Settlement)

– La rule of law (età de droit): idea che qualsiasi potere pubblico sia soggetto al controllo delle corti ordinarie di giustizia. Al governo si applicano le stesse regole che si applicano a tutti i cittadini. Es: il cittadino leso dal impiegato pubblico può rivolgersi alle corti di giustizia ordinarie.

Non c’è una distinzione rigida tra diritto pubblico e diritto privato.

Inoltre va inserito il principio dell’habeas corpus : garanzia di essere portati in giudizio anche se soggetto a una restrizione della libertà personale ( si parla di stato di diritto ).

Altra peculiarità è il ruolo del parlamento (organo rappresentativo): come lo stato liberale nasce senza soluzioni di continuità con il sistema feudale passando per lo stato assoluto.

La borghesia aveva trovato nel sistema inglese già uno spazio idoneo: lo spazio era costituito dal parlamento e dalla sua configurazione storica. Punto di partenza sono le assemblee feudali. Il sovrano doveva contrattare con i feudatari per avere le milizie o sostegno finanziario durante il periodo feudale. I normanni tentano di sviluppare un controllo sul territorio e per la politica di accentramento cercano di esautorare i poteri della nobiltà esistente e di dare la potestà di governo ai padroni normanni che dovevano convocare la nobiltà fondiaria per contributi o milizie. Le assemblee feudali sono dei pre parlamenti perché mancano delle caratteristiche per definirli parlamenti. I feudatari partecipano in virtù della loro posizione giuridica personale (non c’era una rappresentanza politica ma ogni nobile rappresentava se stesso). Poi si evolvono verso il parlamento in senso moderno e diventano organi rappresentativi. Il primo documento nel periodo dei pre parlamenti: Magna Charta del 1215 (pone fine alla lotta tra Giovanni senza Terra e i baroni: vedi clausola 12 e 14 che pongono 2 regole – nessun tributo o conferimento in natura può essere imposto se non per comune consenso del regno (no tax without rappresentation); ma come fa il sovrano ad avere il comune consenso del regno? Il sovrano deve fare convocare vescovi, baroni … attraverso lettere individuali: il sovrano deve fare convocare tutti quelli che hanno diritti (ci sono 2 modi di convocazione: con lettera individuale e collettiva; la convocazione collettiva è la base per la rappresentanza al Parlamento), inoltre in tutte le lettere di convocazione deve essere indicato il motivo della convocazione e ciò fa si che si proceda secondo la decisione dei presenti anche se non tutti i convocati si sono presentati. Da ciò emergono 2 indicazioni:

– È ancora un pre parlamento perché si discute di questioni specifiche enunciate dal sovrano nella lettera ma comunque si decide anche se non tutti i convocati sono presenti

Pochi anni dopo 1265 Simone di Monfort riunisce il parlamento in opposizione al sovrano e decide di convocare anche 2 cavalieri per ogni contea e 2 borghesi per ogni città: è importare perché si fa risalire l’origine della Camera dei Comuni. La distinzione tra Lord e Cittadini si stabilizza nel 1295 nel parlamento modello dove le 2 camere iniziano a riunirsi separatamente: bicameralismo inglese. Inizia già la dialettica tra parlamento e sovrano. Il parlamento richiede al sovrano:

– Che la tassazione passi attraverso il suo consenso

– Che le convocazioni siano periodiche per garantire la continuità del parlamento

Ci furono tutta una serie di documenti fino al 1688 : gloriosa rivoluzione (1688-1689) e il Bill of Rights : lotta con gli Stuards che volevano governare come dei monarchi assoluti; il monarca fugge e il Parlamento decide di offrire il trono a Guglielmo D’Orange (leggi il documento: rottura da parte del sovrano del patto costituzionale che lo legava al suo popolo e la fuga viene riletta come una abdicazione del sovrano stesso e il parlamento è legittimato a ricreare l’equilibrio costituzionale: il sovrano ha leso le norme sulla libertà del regno; il parlamento dice di rappresentare la nazione). Guglielmo d’Orange dirà di rispettare i diritto del Regno inglese.

In questi fatti si ritrova l’affermazione del principio rappresentativo: la nazione può chiamare un sostituto perché il fuggitivo aveva violato il patto sociale.

Il passo ulteriore è vedere che cosa si può trarre da ciò rispetto all’evoluzione del costituzionalismo:

– Emerge il principio rappresentativo

– Il parlamento tra 1200 e 1300 si costituisce come limite al potere del sovrano

Si introduce tra fine 1600 e inizio 1700 la monarchia costituzionale (prima forma di governo che fotografa i primi rapporti di potere).

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