Anche in Francia fu possibile una lettura della realtà costituzionale ispirata allo stato di diritto. Ciò accadde attraverso le istituzioni della terza repubblica costruite sulla base di tre leggi costituzionali del 24 , del 25 febbraio e del 16 luglio 1875 che affermavano un dominio assoluto del parlamento e in particolare della camera eletta a suffragio universale a fronte di un presidente della repubblica sostanzialmente privato, nei suoi confronti, del potere di scioglimento. Il parlamento era titolare esclusivo del potere legislativo e di imporre i tributi, era padrone del governo e protagonista esclusivo della revisione costituzionale. Carrè de Malberg fu il massimo studioso di diritto pubblico in Francia tra Otto e Novecento. Sostenendo la dottrina tedesca dello stato di diritto cercò di trovare una giustificazione alla limitazione del potere del parlamento e del popolo sovrano. Secondo Carrè de Malberg era necessario considerare anche il potere legislativo come semplice organo dello Stato regolato dalla costituzione statale e svincolato dalla tradizione politica democratica che prendeva le mosse dalla rivoluzione.

Anche in Francia come in Germania ed in Italia il diritto pubblico si andava costruendo su base statale con un’opposizione sempre più chiara e netta al principio della sovranità popolare. Anche in Inghilterra il diritto pubblico costituzionale si affermò fuori da ogni riferimento al principio democratico sostenuto da Bentham. Nel XIX secolo solo Stuart Mill cerca di valorizzare sul piano costituzionale l’estensione del suffragio universale individuando nel parlamento il luogo in cui il popolo sovrano si raffigura nella sua complessità fornendo la base per l’assunzione di ogni decisione di rilevanza pubblica. A fronte di questa posizione isolata si pone la dottrina di Dicey che descrive il parlamento inglese nella sua struttura costituita da tre rami che fa sì che la legge sa espressione di tre volontà: quella del re, quella del popolo e quella dell’aristocrazia.. Questo parlamento non pretende di rappresentare il popolo sovrano e di aver ricevuto da questo popolo un mandato; pertanto non può costituire una vera minaccia per la supremazia della legge del paese. Il parlamento non è un soggetto a sé stante dotato di una volontà politica autonoma. La sovranità del parlamento inglese, dunque, non ha nulla a che vedere con il primato del popolo sovrano e serve proprio per negare che prima del parlamento esistesse un patto fondamentale, un potere costituente che ha definito i contorni di tutti i poteri anche dello stesso parlamento. Il parlamento per gli inglesi è sovrano perché non nasce da una legge costituzionale cioè perché non è un’autorità derivata. Per questo stesso motivo la legge parlamentare non può essere modificata o abrogata da un’altra autorità perché altrimenti sarebbe necessario individuare un potere superiore al parlamento che abbia il potere di farlo. Dicey poi collega strettamente il parlamento alla celebre rule of law cioè alla garanzia della sicurezza in ordine alla libertà personale e alla proprietà. Per assicurare questa garanzia si ricorre innanzitutto alla riserva di giurisdizione per cui i diritti sono considerati materia che deve trovare la migliore disciplina possibile in sede giurisdizionale cioè in giudizio e non in una legge generale e astratta del parlamento. Perciò il parlamento inglese non vuole essere un parlamento politico.

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