Il presidente della Camera che approva per ultima la legge è obbligato a firmare il messaggio di trasmissione ed a trasmetterlo al presidente della Repubblica il giorno stesso dell’approvazione della legge, secondo quanto disposto dall’articolo 73.

L’unico motivo giuridico in grado di determinare uno sfasamento cronologico tra data di approvazione della legge e la data del relativo messaggio presidenziale di trasmissione, è infatti rinvenibile nell’esigenza di coordinamento formale del testo approvato.

Gli effetti dell’adempimento di tale obbligo

Se il presidente della Camera che interviene per ultima non rispetta l’obbligo di firmare e di trasmettere il messaggio il giorno stesso dell’approvazione delle leggi, le reazioni del presidente del Repubblica possono essere varie:

  • qualora il presidente della Repubblica ritenga di avere comunque malgrado il ritardo, un periodo di tempo ragionevole di riflessione, potrà comportarsi dal punto di vista sostanziale, come se il ritardo non ci fosse stato, e dunque promulgare o rinviare la legge alle camere ove sussistano gli estremi. Fermo restando la possibilità di far rilevare il presidente della Camera che ha determinato il ritardo e l’illegittimità di tale comportamento, attraverso un messaggio articolo 87.
  • Qualora il presidente del Repubblica ritenga invece che il ritardo sia stato tale da impedire una seria riflessione sulla legge, egli potrà sollevare il conflitto tra poteri dello Stato, di fronte alla corte costituzionale, sostenendo che la riduzione del termine di 30 giorni è illegittima, perché non realizzata nelle forme e nei modi previsti dall’articolo 73 co.2, e dunque tale da ledere la propria competenza. Potrebbe tuttavia comunque scegliere una via più semplice rinviare la legge alle camere, chiedendo una nuova deliberazione, dalla quale decorrerà il nuovo termine di promulgazione.

L’articolo 74 attribuisce altresì al presidente della repubblica, prima della promulgazione, il potere di chiedere un messaggio motivato alle camere una nuova deliberazione della legge.

Il rinvio presidenziale alle Camere.

Le modalità essenziali dell’esercizio del potere di rinvio: da un lato esso non può mai essere una “rinvio bianco”, privo cioè della relativa motivazione; dall’altro esso è cronologicamente collegato alla promulgazione, nel senso che il rinvio è in linea di principio possibile finché non sia scaduto il termine per promulgare. Dall’articolo 89 si desume in ordine alla necessità che il messaggio di rinvio sia controfirmato dal ministro competente: in questo caso il messaggio è da qualificare come atto presidenziale in senso stretto la controfirma ha funzione di mera autenticazione.

L’eventuale dichiarazione d’urgenza deliberata da ciascuna Camera a maggioranza assoluta comporta la sola conseguenza che: il presidente della Repubblica, se vorrà esercitare il potere di rinvio dovrà farlo entro un termine ridotto.

I possibili motivi del rinvio.

Circa la motivazione delle rinvio la dottrina ha affermato che quest’ultimo può essere esercitato per motivi di legittimità e di merito, per motivi di legittimità e di merito costituzionale, o soltanto per motivi di legittimità.

La posizione del capo dello Stato come limite alla rinvio per motivi di merito.

L’articolo 74 non esclude motivazioni basate sul merito. Tuttavia un limite all’esercizio del potere di rinvio per motivi di merito, deriva dalla posizione attribuita dalla costituzione al capo dello Stato, caratterizzata dall’elemento dell’imparzialità e comunque tale da escludere che il presidente della Repubblica con le osservazioni di merito non sottintenda in realtà compiere scelte politiche che parte.

In dottrina si è sostenuta l’inammissibilità del rinvio delle leggi di conversione dei decreti legge in generale o quando ciò comporti in generale la scadenza del termine di 60 giorni fissato dall’articolo 77. analizzando più approfonditamente il sistema si può giungere alla conclusione del pargrafo successivo

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