La responsabilità del Presidente della Repubblica è disciplinata agli art. 89 e 90 Cost. cui si rinvia.

In tali norme la non responsabilità va interpretata innanzitutto come non responsabilità politica nel senso che il parlamento non può esprimergli la fiducia, imporne le dimissioni o altrimenti censurarlo perché l’eventuale responsabilità politica è sempre governativa. Analogamente non sussiste responsabilità giuridica civile o penale salvo nei casi estremi di altro tradimento o attentato alla costituzione che si traducono rispettivamente nell’agire in intesa con rappresentanti di altri stati a danno della integrità territoriale dello stato o nell’attività preordinata a modificare in modo illegale il regime politico (es. colpo di stato). Non è invece responsabile per semplici violazioni della costituzione che non portino ai casi ora citati.

Bisogna però distinguere:

– gli atti del presidente posti in essere su proposta dei singoli ministri in cui la controfirma degli stessi sancisce il trasferimento della responsabilità politica e giuridica, per il fatto che ha valore  di determinazione del contenuto, dal presidente al ministro.

– gli atti del Presidente della Repubblica da lui posti in essere senza proposta ministeriale, dove la controfirma del ministro assume il significato di controllo di legittimità costituzionale e in caso di violazione della costituzione il ministro non deve apporla rendendo l’atto presidenziale inefficace.

Per i reati commessi nell’esercizio delle sue funzioni egli è generalmente irresponsabile, salvo in due casi, definiti reati propri in quanto non possono essere commessi da nessun altro cittadino, essi sono:

L’alto tradimento nel caso di un’intesa con potenze straniere per creare pregiudizio agli interessi nazionali, o per sovvertire l’ordinamento costituzionale.

L’attentato alla Costituzione nel caso di comportamenti diretti a sovvertire le istituzioni costituzionali ovvero a violare i principi fondamentali della Costituzione.

Nel caso che il Presidente compia uno dei reati connessi alla sua funzione, l’ordinamento prevede una precisa e particolare procedura.

Il Presidente deve prima essere messo in Stato d’accusa

Dal parlamento in seduta comune,

A maggioranza assoluta dei suoi membri,

Sulla base di una relazione effettuata da un comitato formato dai componenti della giunta del senato e della camera per le autorizzazioni a procedere.

Il comitato è presieduto in modo alternativo, per ogni legislatura, dai presidenti delle rispettive giunte.

Successivamente, qualora il parlamento dovesse concedere l’autorizzazione a procedere, il Presidente ella Repubblica sarà giudicato dalla Corte costituzionale.

In particolare: qualora sia stata deliberatala messa in Stato d’accusa, la Corte costituzionale può disporne la sospensione dalla carica.

Per i reati commessi come privato cittadino egli è responsabile come qualsiasi altra persona.

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