Oltre a quelli stabiliti dall’articolo 76, vi sono altri specifici limiti, ai quali il governo deve attenersi nella formulazione dei relativi decreti legislativi.

Si è concretizzata dalle possibilità soprattutto della previsione di un parere, quasi sempre soltanto obbligatorio ma in un caso vincolante, sugli schemi di decreti legislativi predisposti dal governo espresso dalle competenti commissioni parlamentari permanenti, talvolta integrate da esperti non parlamentari, oppure da una commissione biCamerale istituita dalla legge di delega. Fin dal 1975 collegi di delega hanno previsto il meccanismo del doppio parere. L’ipotesi di deleghe per l’esercizio delle quali sia previsto un termine superiore ai due anni.

Sindacato della corte costituzionale sull’eccesso di delega

La corte a suo tempo investita della questione di legittimità costituzionale di un decreto legislativo che si assumeva illegittimo, in quanto contrastante con alcuni dei limiti contenuti nelle leggi di delega ai sensi dell’articolo 76, esaminò preliminarmente l’ammissibilità della questione in relazione alla propria competenza, poiché nella fattispecie il decreto legislativo non contrastava in modo diretto con alcuna norma formalmente costituzionali, ma soltanto con una legge ordinaria, cioè la legge di delega. La corte affermò la propria competenza precisando che le violazioni di una norma costituzionale può avvenire sia in modo diretto che modo indiretto: questo secondo caso ricorre, nella fattispecie comunemente definita come “eccesso di delega legislativa”, poiché il decreto legislativo violando i limiti contenuti nella legge di delega, vìola indirettamente anche l’articolo 76, che impone esplicitamente alla legge di delega di fissare determinati limiti, ed implicitamente al decreto legislativo, di rispettare quanto da essa stabilito: le leggi di delegazione è pertanto qualificata come “norma interposta”.

L’unico problema ancora attuale in tema di limiti ulteriori è quello relativo dell’ammissibilità di un parere vincolante da parte dei vari tipi di commissioni parlamentari indicati in precedenza.

La dottrina prevede tre possibilità:

La prima ritiene ammissibile la previsione di un parere vincolante in vista di un uso ripetuto della delega, consentito per un lungo periodo, senza poter modificare nell’essenziale l’originario decreto; la seconda posizione è anch’essa favorevole alla previsione di pareri a carattere vincolante, argomentandosi in tal senso dal carattere para-legislativo delle commissioni parlamentari competenti ad esprimere il parere e dalla circostanza che resterebbe sempre al governo una residua libertà in ordine alla decisione se adottare o no il decreto, gli argomenti suddetti non sembrano però convincenti. Sembra pertanto preferibile la terza posizione, che esclude del tutto l’ammissibilità di pareri a carattere vincolante.

In conclusione, i limiti dei decreti legislativi possono riassumersi nel seguente modo:

a) limiti derivanti dal rispetto di tutte le norme di grado costituzionale;

b) i limiti posti dalle singole leggi di delegazione sia come attuazione di quelli previsti dall’articolo 76, sia come limiti ulteriori;

c) i limiti posti dalla legge 400 del 1988 articolo14 inquanto norma che stabilisce norme sulla produzione di decreti legislativi,

d) i limiti posti da singole leggi ordinarie, come, illimitatamente stabiliti in tema di interpretazione autentica nella materia tributaria, legge 27 luglio 2000, n.212.

Il discorso è più complesso nei riguardi della violazione di limiti stabiliti da leggi ordinarie, le cui le cui disposizioni non hanno, grado costituzionale ne possono qualificarsi come norme interposte in senso stretto

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento