Agli stessi scopi cui risponde l’istituzione della zona contigua, sono diretti anche altri istituti quali l’inseguimento continuo dal mare territoriale (hot pursuit)e la presenza presunta nel mare territoriale (constructive presence).

Il diritto all’inseguimento consente alle navi da guerra o comunque pubbliche dello Stato costiero di inseguire, fermare e catturare le navi straniere in alto mare, quando lo Stato costiero abbia motivo di pensare che queste contrade vengano a leggi o regolamenti.

Il diritto di inseguimento e’ sottoposto ad alcune condizioni: che abbia inizio a partire dalle acque interne o territoriali o sottoposte comunque alla sua sovranita’; sia preceduto dalla intimazione a fermarsi fatta a distanza tale e nei modi tali che possa essere avvertita; che l’inseguimento non sia interrotto; infine l’inseguimento deve cessare quando la nave inseguita entra nel mare territoriale di un altro stato (per rispetto della sovranita’ di quest’ultimo).

L’istituto della presenza presunta riguarda le ipotesi in cui una nave maggiore, rimasta in alto mare, abbia contatti diretti con la comunità costiera mediante imbarcazioni minori, che fanno la spola (ad esempio nell’ipotesi di contrabbando di sigarette, ai rifornimenti tax-free, ai casinò galleggianti, ecc.)

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