Nulla impedisce che i regolamenti parlamentari, stabiliscano norme particolari per la discussione di determinati e specifici progetti di legge. Ma non si è di fronte a procedimenti atipici, in quanto vengono pertanto a mancare, i tre elementi che sembrano caratterizzare il concetto di fonte atipica: la presenza di una variante, interna o esterna del procedimento tipico; una variazione in più o in meno di una forza attiva o passiva di tale fonte; una competenza non più tendenzialmente generale ma specializzata.

I regolamenti parlamentari prevedono variazioni procedimentali nei confronti:

  • dei disegni di legge di conversione dei decreti legge,
  • delle leggi rinviate le camere per una nuova deliberazione del presidente della Repubblica,
  • dei disegni di legge finanziaria di approvazione del bilancio dello Stato,

Prima di esaminare le varianti procedimentali relative alla legge di bilancio e alla legge finanziaria occorre definire queste ultime.

L’articolo 81 si limita a stabilire che le camere approvano ogni anno i bilanci ed il rendiconto consuntivo presentati dal governo; che con una legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese; che, qualora la legge suddetta non venga approvata entro il 31 dicembre, come precisa legge di contabilità dello Stato, le camere possono concedere al governo, approvando una specifica legge, l’esercizio provvisorio del bilancio per periodi non superiori complessivamente ai 4 mesi.

Il bilancio dello Stato è un documento contabile di previsione a cadenza annuale redatto in termini di competenza: esso si riferisce all’anno successivo ed indica le entrate e le uscite che lo Stato prevede, rispettivamente, di incassare e di spendere in tale periodo. Il bilancio può essere di competenza quando pone a confronto le entrate accertate, ma non ancora riscosse e le spese impegnate ma non ancora pagate. Può essere di cassa e pone a confronto entrate riscosse spese pagate. Per quanto riguarda il bilancio dello Stato esso è di competenza, ma non è detto che nel corso dell’anno il governo effettivamente riesca ad incassare a spendere tutto ciò che aveva previsto; verificandosi in tal caso, il fenomeno di residui attivi se riferito alle entrate accertate non ancora riscosse, un fenomeno di residui passivi, se riferito a spese impegnate ma non ancora pagate.

La legge di approvazione del bilancio non può stabilire nuove entrate e nuove spese e dunque il bilancio di previsione si limita a contabilizzare quanto stabilito al riguardo dalle singole leggi vigenti; nell’ambito di queste ultime, quelle che stabiliscono le maggiori spese devono indicare in base all’articolo 81, i mezzi per farvi fronte. Qualora le camere non riescono ad approvare la legge di bilancio entro il 31 dicembre, esse possono approvare con legge l’esercizio provvisorio: tale istituto al quale si può ricorrere per un periodo non superiore a 4 mesi, consente al governo di riscuotere e spendere somme, in ciascuno dei mesi per i quali l’esercizio provvisorio è stato concesso, per un importo pari al dodicesimo di quelle previste nel bilancio non ancora approvato.

il rendiconto consuntivo, contiene l’indicazione di ciò che lo Stato ha incassato e speso nell’anno precedente ed è anch’esso approvato con legge sulla base di una relazione di accompagnamento data dalla corte dei conti.

Bilancio pluriennale

Oltre al bilancio annuale, il governo deve presentare anche il bilancio pluriennale, di durata non inferiore ai tre anni, che non è giuridicamente vincolante e che viene costantemente aggiornato sulla base dei bilanci annuali;

DPEF è il documento di programmazione economico-finanziaria, nel quale il governo indica le linee fondamentali di politica economica che intende perseguire ed i disegni di legge cosiddetti “collegati”, che a tale scopo si impegnano a presentare

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