Nella Dichiarazione di indipendenza tutto ciò viene chiaramente recepito. Infatti, si afferma il potere del popolo di abolire il governo ingiusto cioè che non salvaguarda i diritti degli uomini e si considera la rivoluzione come una necessità cui si era giunti dopo aver cercato di evitare la rottura. La costituzione del 1787 ha esattamente questo duplice fondamento: il potere costituente di origine giusnaturalistica e la tradizione della costituzione inglese. E’ una costituzione democratica basata sul potere costituente del popolo che si contrapponeva alla tradizione dell’onnipotenza del parlamento inglese, fondata sul fatto che esso era ritenuto espressione necessaria di tutte le forze e di tutte le realtà. La costituzione democratica, quindi, serviva a contrapporsi espressamente e limitare la tradizionale costituzione mista inglese che rappresentava per gli americani una forma di assolutismo. Fu pertanto una costituzione democratica che voleva istituire un governo limitato cioè comprensivo di poteri che risultano essere tutti intrinsecamente limitati proprio perché non originari ma derivati dal potere costituente che li ha previsti in costituzione.

La teorizzazione di questa costituzione si trova nell’opera di Hamilton e di Madison che, soffermandosi anche sul tema della forma di governo ideale, sostengono che il regime repubblicano è quello da preferire in quanto ricusa il determinarsi dell’opzione democratica al di fuori della costituzione. Si promuoveva, dunque, una costituzione repubblicana democratica per ciò che riguardava il suo fondamento ma moderata e bilanciata per l’articolazione dei poteri previsti dalla costituzione. La costituzione deve contrastare la tendenza del potere legislativo ad assorbire gli altri due poteri cioè l’esecutivo ed il giudiziario e imporre la subordinazione alle leggi ma non la dipendenza assoluta dall’autorità legislativa. In questa logica si inserisce anche il ruolo dei giudici che hanno il potere di controllare la conformità delle leggi alla costituzione facendo sì che nel tempo il popolo non tenda a far prevalere la propria legge sulla costituzione. Il controllo di costituzionalità è essenziale e indispensabile per far sì che uno dei poteri, quello legislativo, non aspiri a rappresentare l’intero spazio della costituzione, identificandosi con il popolo.

Tutto ciò trova conferma nell’opera di Paine il quale sostiene che una costituzione non è l’atto del governo ma del popolo che costituisce un governo e il governo senza costituzione è potere senza diritto. Tuttavia, l’autore scriveva a cavallo tra la rivoluzione americana e quella francese perciò giungeva ad una conclusione innovativa: egli affermava che se la costituzione era suprema perché voluta dal popolo sovrano non si poteva impedire al popolo stesso di rivederla continuamente e periodicamente. Così alla costituzione voluta dal popolo per limitare i poteri si sovrapponeva l’immagine del popolo sovrano che agisce per il tramite della sua costituzione perché deve distruggere l’antico regime.

Queste idee erano, dunque, pericolose. Solo che mentre in America esse non condussero alla definitiva affermazione della sovranità popolare ciò accadde, invece, in Francia dove il popolo non era solo incaricato di cambiare l’assetto istituzionale con il potere costituente ma era proprio il sovrano.

Per questo l’abate di Sieyes nel suo saggio sul terzo stato mette in rilievo il fatto che la costituzione contiene i limiti ai poteri costituiti ma sostiene anche che la costituzione non può limitare lo stesso potere costituente da cui scaturisce. Gli eventi della rivoluzione francese conducevano verso la creazione di una costituzione fondata sulla permanente forza sovrana del popolo che veniva definito con il termine di nazione.

All’abate di Sieyes, infatti, si deve la prima teorizzazione del concetto di nazione intesa come popolo sovrano soggetto della costituzione. Conseguentemente si pose in termini nuovi anche il problema della rappresentanza politica. Laddove il popolo sovrano non era solo l’origine della costituzione esso doveva necessariamente essere titolare di uno dei poteri costituiti che non poteva che essere il potere legislativo. Per Sieyes, dunque, l’organo legislativo era costituito da soggetti che rappresentavano il popolo perché dal popolo avevano ricevuto un mandato e la rappresentanza politica era legittima perché attraverso essa il popolo non rinunciava definitivamente alla propria sovranità.

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