La collocazione della referendum abrogativo nel sistema delle fonti del diritto, è stata posta in discussione poiché esso avrebbe effetti meramente negativi ed unidirezionali, tali da determinare esclusivamente la caducazione di una normativa vigente. Con ciò divergendo dalla riconosciuta caratteristica propria degli atti normativi e cioè la potenziale capacità di creare diritto operando sulla norme vigenti nel senso di modificarle, di sostituirle o di aggiungerne di nuove.

Se ci si riferisce all’ordinamento giuridico nel suo complesso, non vi è dubbio che anche la semplice soppressione di una norma vigente determina una modifica dell’ordinamento, nel quale la norma suddetta è inserita. Non si potrà negare in tal modo la capacità innovativa della referendum abrogativo e dunque la sua qualificazione come fonte del diritto.

Infatti la mera soppressione di una norma non è necessariamente fine a se stessa, ben potendo determinare effetti rilevanti sul significato delle norme residue e comunque l’attivazione di processi automatici di superamento della lacuna creata dall’abrogazione.

La stessa corte costituzionale attribuendo al referendum ex articolo 75, ora in maniera indiretta ora in maniera esplicita, il rango di fonte del diritto è equiparata alla legge ordinaria. La corte parla di potestà normativa diretta del popolo anche se limitata all’abrogazione. La corte ammette anche che la mera abrogazione possa avere effetti innovativi nell’ordinamento e possa produrre nuove norme, con ciò sciogliendo ogni minimo dubbio sulla qualificazione o meno della referendum come fonte del diritto

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