I vizi dai quali una legge o un atto avente forza di legge può essere affetto sono di due tipi:

  • formali, ovvero i vizi nel procedimento formale di formazione di una legge o di atto avente forza di legge.
  • materiali, ovvero i vizi che affliggono quelle norme che siano a loro volta:
    • approvate in netto contrasto con norme costituzionali.
    • approvate da organi incompetenti a farlo.
    • approvate con eccesso di potere legislativo.

Questo parametro è di difficile attuazione, in quanto una legge del 1953 rende complessa la tipizzazione degli eccessi di potere legislativo.

Possono essere sottoposti al sindacato di legittimità (art. 134):

  • le leggi regionali.
  • le leggi statali, sia ordinarie sia costituzionali.
  • le leggi costituzionali che però, pur potendo essere oggetto di giudizio, possono essere anche parametro di giudizio. Infatti quando oggetto di giudizio sono le leggi ordinarie, il parametro di giudizio sono le norme della Costituzione e le leggi costituzionali, mentre al contrario, quando oggetto del giudizio di legittimità sono le leggi costituzionali, il solo parametro di giudizio sono i principi fondanti della Costituzione e i diritti di libertà.
  • gli atti aventi forza di legge, ovvero i decreti legislativi e le norme di attuazione degli statuti speciali.

Rimangano invece esclusi dal sindacato di legittimità:

  • i regolamenti governativi e ministeriali, che non hanno forza di legge.
  • i regolamenti indipendenti e i regolamenti parlamentari (o di altri organi). Questi sono perfettamente insindacabili dalla Corte Costituzionale tranne che per gli eventuali vizi procedurali.
  • gli atti normativi comunitari, fatta eccezione per le leggi di autorizzazione ed esecuzione dei trattati, che possono tuttavia essere sindacati solo se incompatibili con i principi supremi del nostro ordinamento.

Gli atti che rimangono nel limbo tra quelli sui qualila Corteha potere sindacale e quelli su quali invece non lo ha sono:

  • il referendum abrogativo. Rimane infatti non del tutto stabilito quale debba essere la posizione della Corte riguardo al giudizio di legittimità non tanto del referendum abrogativo in sé, la cui sindacabilità è stabilita dalla Costituzione stessa, quanto piuttosto dell’eventuale esito positivo del referendum stesso.

La Cortesi riserva comunque il diritto di giudicare riguardo alla normativa di risulta.

  • leggi di esecuzione dei trattati internazionali.
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