Il Comune deve essere considerato fra gli enti politici a causa della generalità dei suoi fini, dato che si parla di ordinamento politico elementare , ovvero dell’ordinamento politico più vicino ai cittadini che vengono rappresentati da soggetti eletti direttamente da loro stessi. Dopo la grande confusione che vedeva la sovrapposizione di più legislazioni, nel 1990 è intervenuta una legge costituzionale che ha ridisciplinato l’intera materia. Nel 2000 è poi intervenuto un testo unico, contenente i principi e le disposizioni in materia di ordinamento di enti locali, che costituiscono un limite inderogabile per la loro autonomia normativa. Tale testo definisce il Comune come un ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo , e infatti esso costituisce l’istituzione di base cui vengono affidate le funzioni regolamentari ed amministrative che non sia necessario affidare a livelli superiori di governo per assicurarne l’esercizio unitario. Il Comune attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e conla Provinciae, nel caso la sua popolazione superi i 100 mila abitanti, può istituire circoscrizioni di decentramento (es. quartieri). Lo stesso testo unico vieta l’istituzione di nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti e detta misure atte ad incentivare le richieste di fusione dei Comuni. I Comuni, come le Province, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività volte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

Per quanto riguarda la gestione di servizi a rilevanza economica, Comuni e Regioni possono affidarla a:

  • società di capitali individuate attraverso l’espletamento di una gara.
  • società a capitale misto pubblico e privato, nelle quali il socio privato viene scelto mediante una gara.
  • società a capitale interamente pubblico.

Gli organi del Comune sono:

  • il Consiglio, ovvero l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’ente locale, con competenza limitata agli atti fondamentali indicati nel testo unico. Tale Consiglio può essere sciolto dal Presidente della Repubblica, allo stesso modo del Consiglio regionale.
  • la Giunta, che ha competenza generale per tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco. Esso adotta i regolamenti degli uffici e dei servizi e collabora con il Sindaco.
  • il Sindaco, che rappresenta l’ente e soprintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti. Ha inoltre il potere di nominare e revocare gli assessori e di nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune e della Provincia negli enti, nelle aziende e nelle istituzioni.

Il sistema elettorale del Comune segue i seguenti dettami:

  • il Consiglio e il Sindaco sono eletti contestualmente e direttamente dal corpo elettorale.
  • la Giuntaviene nominata dal Sindaco.
  • il mandato sia per il Consiglio che per il Sindaco è di cinque anni.
  • il Sindaco non è immediatamente rieleggibile dopo due mandati consecutivi.
  • il Sindaco appena eletto deve comunicare al Consiglio gli indirizzi generali e i nomi dei membri della Giunta.
  • il Consiglio può votare una mozione di sfiducia che, in caso di esito positivo, determina la cessazione della carica del Sindaco e della sua Giunta.
  • il Sindaco ela Giuntacessano dalla carica anche in caso di dimissioni, decadenza e cessazione del Sindaco.

In ogni caso, si riconoscono due tipi di sistema elettorale:

  • Comuni con meno di 15 mila abitanti:
    • l’elezione del Consiglio avviene con metodo maggioritario.
    • viene eletto Sindaco il candidato che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti.
    • la lista dei candidati a consigliere collegata al Sindaco eletto ottiene i 2\3 dei seggi.
    • i restanti seggi vengono distribuiti tra le liste che abbiano ottenuto almeno il 3% dei voti validi in maniera proporzionale.
    • Comuni con più di 15 mila abitanti:
      • il candidato sindaco può essere collegato anche a più liste di candidati a Consiglieri.
      • gli elettori esprimono due preferenze, una per il sindaco ed una per le liste di candidati a Consigliere.
      • viene eletto Sindaco il candidato che abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti.
      • se nessuno ottiene tale maggioranza si ha un secondo turno in cui si effettua il ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
      • al raggruppamento di liste che sostenevano il Sindaco poi eletto viene attribuito il 60% dei seggi.
      • il restante 40% dei seggi viene attribuito secondo il metodo proporzionale.
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