Il furto consiste nel fatto di chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624):

  • il soggetto attivo è chiunque (reato comune);
  • il soggetto passivo è proprietario della cosa o colui che ne ha il mero godimento;
  • circa l’elemento oggettivo, il presupposto della condotta consiste nell’altrui detenzione:
    • quanto al corpus, va inteso nel generico senso di altrui disponibilità materiale della cosa, come pieno ed autonomo potere di fatto sulla stessa;
    • quanto all’animus, va inteso in senso lato, comprensivo non solo dei casi in cui il soggetto tenga la cosa nomine alieno, ma anche nei casi in cui la tenga nomine proprio o la consideri come propria;
    • quanto al titolo, va inteso nel senso di qualsiasi titolo, lecito, illecito o criminoso;

La condotta consiste non solo nella sottrazione, ma anche nell’impossessamento della cosa, costituendo essi due elementi autonomi e distinti, concettualmente, logicamente ed anche cronologicamente:

  • la sottrazione, dal punto di vista del soggetto passivo, è la privazione della disponibilità materiale della cosa, mentre dal punto di vista del soggetto attivo è il porre la cosa in una posizione tale da consentirgli di instaurare la propria disponibilità materiale sulla stessa (presupposto dell’impossessamento).

Non si ha sottrazione, quindi, fintanto che la cosa resta nella sfera di vigilanza del detentore, anche se questa è stata dall’agente nascosta in qualche luogo;

  • l’impossessamento è l’acquisizione della piena ed autonoma disponibilità materiale della cosa sottratta, sorretta non necessariamente dall’animus domini, ma anche soltanto dall’animus rem sibi habendi, ossia dall’intenzione di tenere la cosa.

Il criterio per determinare il momento perfezionativo del furto, peraltro, non è quello personale, adottato dall’attuale codice col sostituire la formula del togliere la cosa dal luogo dove si trovava (criterio spaziale) del codice del 1889 con quella della sottrazione della cosa a chi la detiene .

I due elementi della sottrazione e dell’impossessamento, sebbene di norma si verificano contestualmente (es. ladro che sottrae la cosa e si allontana), possono anche aver luogo in tempi diversi (es. ladro che sottrae la cosa nascondendola e che provvede a raccoglierla in un secondo momento);

  • circa l’elemento soggettivo, il furto è reato a dolo specifico, richiedendo l’art. 624 non solo la coscienza e volontà di sottrarre al detentore la cosa mobile altrui e di impossessarsene, ma anche il fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto;
  • l’oggetto materiale è la cosa mobile altrui (comprensiva nelle energie);
  • l’oggetto giuridico sono le relazioni di proprietà e godimento della cosa;
  • l’offesa è il danno patrimoniale realmente verificatosi e oggetto di concreto accertamento;
  • la perfezione si ha nel momento e nel luogo in cui si verifica l’impossessamento della cosa, non bastando che il soggetto passivo sia soltanto privato della disponibilità materiale della stessa. La consumazione si ha quando il delitto, già perfetto, raggiunge la sua massima gravità concreta.

Il tentativo, del tutto configurabile, trova un corretto ampliamento della propria portata applicativa per effetto della necessaria distinzione, anche cronologica, tra sottrazione ed impossessamento: se da un lato può aversi tentativo incompiuto (es. ladro che ha spostato la cosa senza tuttavia riuscire a portarla fuori dal supermercato), infatti, dall’altro non può ravvisarsi tentativo compiuto, perché l’impossessamento o non si è verificato, e in tal caso si versa ancora nella fase dell’azione furtiva, o si è verificato, e in tal caso si ha furto perfetto.

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