La presentazione di un atto di iniziativa legislativa produce una serie di effetti:

  • L’attivazione del procedimento legislativo.

La presentazione di un progetto di legge, comporta: il suo annuncio in assemblea da parte del presidente della stessa, la sua stampa e distribuzione, la sua assegnazione alla commissione competente per materia.

La tesi secondo la quale la presentazione ad una delle camere determinerebbe l’obbligo a carico di quest’ultima di giungere comunque ad una deliberazione definitiva, non importa se favorevole o contrario, su progetto di legge, non sembra accettabile, poiché non tiene conto del fatto che le camere sono organi collegiali squisitamente politici e quindi liberi di scegliere i testi da approvare quel che mette da parte dopo un primo esame.

  • Un altro effetto prodotto dalla presentazione di un atto di iniziativa è quello di predeterminare la qualificazione giuridica, legge ordinaria legge costituzionale, dell’eventuale legge approvata al termine del procedimento. Ciò potrebbe sembrare una banalità, ma così non è, perché nella prassi, il principio in questione subito deroghe in una duplice direzione: nel corso del procedimento, progetti di legge ordinaria si sono trasformati in progetti di legge costituzionale che all’inverso progetti di legge costituzionale sono stati declassati progetti di legge ordinaria. In un caso si è addirittura tentato di declassare un progetto di legge costituzionale durante la seconda delle due deliberazioni previste dall’articolo 138; tentativo palesemente illegittimo. In altri casi il mutamento della qualificazione giuridica del progetto di legge è avvenuta una volta in seno alla commissione in sede referente; talvolta in un momento successivo, quando il progetto era in discussione in assemblea.

Un’obiezione è quella secondo la quale un eventuale cambiamento o declassamento della legge cambierebbe la scelta effettuata dal titolare dell’iniziativa. Ma la scelta della forma dell’atto di iniziativa si pone come un limite soggettivo dipendente dalla volontà del soggetto proponente il quale, se non è d’accordo al successivo mutamento di forma ha a disposizione un mezzo efficace e di effetto immediato quale il potere di ritiro del progetto di legge; il mancato ritiro, perciò, costituisce la prova della volontà implicita del proponente di acconsentire al mutamento della qualificazione giuridica in itinerari del progetto di legge.

Altra obiezione riguarda i disegni di legge del governo, secondo il quale il mutamento in itinere della loro qualificazione impedirebbe al presidente del repubblica di intervenire in sede di autorizzazione alla presentazione, come invece non sarebbe avvenuto se il governo avesse dovuto procedere alla presentazione di un nuovo disegno di legge.

  • Ulteriore effetto derivante dalla presentazione di un atto di iniziativa come stabilito dall’articolo 79 del comma 3 della costituzione, secondo cui, in ogni caso l’amnistia e indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente la presentazione del disegno di legge.
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