• lo scioglimento del Consiglio regionale, è il mezzo cui può ricorrere il potere centrale con decreto del Presidente della Repubblica nei casi di trasgressione della Costituzione o della legge o per motivi di sicurezza nazionale, una volta sentito il parere di una commissione di deputati o di senatori.

Per quanto riguarda le Regioni a Statuto speciale sono previsti da una legge del 2001 forme del tutto analoghe di controllo sugli organi regionali, anche se il potere di revoca del Presidente della Giunta, riferito alla sola ipotesi di forma di Governo ad elezione diretta, può essere esercitato solo se le violazioni di legge siano non solo gravi, ma anche reiterate.

  • il Consiglio regionale può votare la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, a patto che la sottoscrivano almeno un quinto dei componenti e che sia approvata a maggioranza assoluta. Tale sfiducia, che non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione, provoca lo scioglimento della Giunta così come per la morte, le dimissioni o l’impedimento permanente del Presidente di Giunta.
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