Articolo 114: viene evidenziato un ordinamento ispirato ad un accentuato pluralismo istituzionale nel quale, in perfetta coerenza con ciò che stabilisce l’articolo 5, ad ogni ente territoriale è riconosciuta una propria autonomia, un proprio Statuto, proprie funzioni, poteri secondo i principi fissati dalla Costituzione e una pari dignità costituzionale.

Questa pari dignità non comporta certamente una totale equiparazione tra gli enti, i quali sono inevitabilmente dotati di poteri profondamente diversi fra loro.

 Articolo 116: sono riconosciute le cinque Regioni a Statuto speciale, sulla base delle loro peculiarità economico sociali e sulla base degli specifici problemi di Governo locale delle Regioni di confine, dove si registra la presenza di minoranze etnico religiose. Da questo articolo traspare la volontà di concedere una maggiore autonomia a queste Regioni, sia da un punto di vista legislativo che da un punto di vista finanziario.

Con la riforma costituzionale del titolo V è stato introdotto un importante principio che mette in linea il significato dinamico del principio di riconoscimento e quello del principio di promozione delle autonomie stabilito all’articolo 5. L’articolo 116 infatti prevede ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che possono essere attribuite alle Regioni, su iniziativa delle Regioni stesse e sentiti gli enti locali, su determinate materie:

  • materie di legislazione concorrente.
  • organizzazione della giustizia di pace.
  • norme generali sulla istruzione.
  • tutela dell’ambiente.

Per attribuirle alle Regioni è assolutamente necessaria una legge approvata alle Camere, sulla base dell’intesa fra lo Stato e la regione interessata.

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