La riforma dell’autonomia statutaria:

  • lo Statuto non è più formalmente una legge del Parlamento, ma diventa un particolare tipo di legge regionale, caratterizzata da un procedimento di formazione nell’ambito del quale può intervenire il controllo di legittimità costituzionale affidato alla Corte costituzionale.
  • lo Statuto di ogni regione deve essere in armonia conla Costituzionee non più con le leggi della Repubblica.

Dopo un lungo dibattito a riguardo,la Cortecostituzionale ha stabilito che tale dizione non solo tende ad evitare che le norme degli Statuti siano in contrasto con quelle della Costituzione, ma anche che ne eludano lo spirito qualora le rispettino alla lettera.

  • viene confermata la competenza dello Statuto a regolare l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum sui provvedimenti della Regione e sulla pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Per quanto riguarda la materia referendaria regionale, la Cortecostituzionale ha stabilito che le Regioni possono autonomamente disciplinarla articolandola anche variamente rispetto a quanto è previsto dalla costituzione stessa (es. referendum consultivo).

  • viene aggiunta la competenza dello Statuto a determinare la forma di Governo e i principi fondamentali di formazione e funzionamento. Deve certamente escludersi dalla dizione forma di Governo il sistema elettorale e la disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei soggetti chiamati a ricoprire cariche negli organi fondamentali della Regione (v. art. 122).

Questi ultimi due punti vengono denominati contenuti riservati , ovvero contenuti su i quali solamentela Regionerisulterebbe abilitata. Si discute se questi contenuti riservati debbano considerarsi anche contenuti obbligatori, con la conseguente illegittimità di ogni Statuto che non li preveda, ma in generale si tendono a considerare obbligatorie solo quelle materie che non trovano una disciplina autosufficiente in norme di rango superiore.

  • lo Statuto è approvato e modificato con un procedimento rinforzato, e infatti:
    • serve la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.
    • devono essere fatte due deliberazioni successive a distanza non inferiore ai due mesi.
    • lo Stato può sollevare la questione di legittimità costituzionale sugli Statuti entro trenta giorni.
    • lo Statuto è sottoponibile a referendum popolare entro tre mesi dalla sua pubblicazione.
    • lo Statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali quale organo di consultazione.

In generale comunque, l’attuazione degli Statuti ha vissuto gravi ritardi, in quanto, nonostante tale riforma risalga al 1999, solo nel 2004 sono nati i primi tre Statuti ed alcuni ancora devono essere presentati.

I punti fondamentali entro i quali si concreta la autonomia della determinazione della forma di Governo, auspicata dall’articolo 123, sono tre:

  • decisione del sistema elettorale, in quanto lo Statuto può, con propria discrezione, stabilire se adottare un sistema elettorale diretto o indiretto del Presidente della Giunta (art. 122);
  • potere regolamentare, chela Cortecostituzionale ha stabilito che debba essere affidato a discrezione dello Statuto o alla Giunta o al Consiglio, dato che l’articolo 121 tace al riguardo.
  • controllo politico del Consiglio nei confronti dell’esecutivo:
    • attività delle commissioni consiliari con il compito di seguire l’attuazione delle deliberazioni consiliari nell’andamento dell’amministrazione regionale.
    • Commissioni d’inchiesta.
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