Le leggi regionali sono espressione della funzione normativa primaria e si raccordano con le leggi statali sulla base del principio di competenza:

  • le leggi regionali, così come quelle statali, sono subordinate a:
    • Costituzione.
    • ordinamento comunitario.
    • obblighi internazionali.

A questi limiti possiamo sicuramente aggiungere:

  • il limite dell’unitarietà e dell’indivisibilità della Repubblica.
  • il limite del territorio (art. 120 co. 1).
  • il limite della copertura finanziaria, come sancisce l’articolo 81 per tutte le leggi del Parlamento.
  • il limite degli Statuti (art. 123).
  • il limite della legislazione trasversale statale nelle materie esclusive trasversali.
  • vengono enumerazione delle materie nelle quali è riconosciuta allo Stato una competenza esclusiva, elemento questo di grande innovazione, in quanto per la prima volta lo Stato incontra nei confronti delle Regioni dei limiti nelle materie sulle quali ha potestà politica. In questo elenco troviamo:
    • potere estero e poteri relativi alla sicurezza esterna.
    • Governo della moneta e della economia.
    • definizione degli aspetti più rilevanti della organizzazione della Repubblica.
    • ordine e sicurezza interna.
    • perseguimento delle funzioni dello Stato sociale.
    • tutela dell’ambente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Tra queste materie vi sono materie in senso proprio , che si configurano come veri e propri ambiti oggettivi di disciplina normativa dotati di confini relativamente predeterminabili, e materie trasversali che sono in grado di penetrare trasversalmente all’interno delle competenze regionali, conformando i contenuti di tutta la legislazione della Regione.

  • vengono disciplinate le materie concorrenti, ovvero ampi settori di disciplina nei quali è sicuramente indispensabile un concreto e fattivo coordinamento tra la legislazione statale e la legislazione regionale. In tutte queste materie la potestà legislativa spetta alle Regioni salvo che per la determinazione dei principi fondamentali che è riservata alla legislazione dello Stato.

Con una sentenza del 2004la Cortecostituzionale ha stabilito che tali principi fondamentali possano trarsi solo da leggi statali nuove, espressamente rivolte a questo scopo. e che quindi le Regioni non possano legiferare nelle materie concorrenti in assenza di una legge quadro. Quando parliamo di principi fondamentali , ci riferiamo a norme connotate funzionalmente dalla particolare finalità di rivolgersi solo ai legislatori regionali per orientarli e limitarli nell’indispensabile opera di sviluppo normativo di loro competenza.

  • spetta alle Regioni la potestà residuale in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Si tratta dunque di una vera e propria riforma in senso federale, dato che il problema se una legge regionale ecceda o meno dai limiti della propria competenza deve essere risolto non tanto dalla ricerca di uno specifico titolo costituzionale di legittimazione dell’intervento regionale, quanto dall’indagine della esistenza di riserve esclusive o parziali di competenza statale.

Con una sentenza del 2003la Cortecostituzionale ha però abbracciato un approccio molto parsimonioso di riconduzione alla potestà legislativa della Regione.

  • le Regioni e le Province autonome:
    • partecipano all’attività di formazione degli atti normativi comunitari, aspetto questo che è stato preso in considerazione da una legge del 2003 la quale ha stabilito l’obbligatorietà della presenza di almeno un rappresentante della provincia o della Regione autonoma interessata all’atto.
    • provvedono all’attuazione ed all’esecuzione di tali accordi internazionali, aspetto anch’esso preso in considerazione dalla solita legge del 2003, che ha stabilito che gli accordi devono essere già ratificati e che prima della ratifica devono dare preventiva comunicazione al Ministero degli esteri.
    • la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie in cui esso ha potere legislativo, potendo comunque delegare tale compito alle Regioni. In tutte le altre materie invece, tale potere spetta alle Regioni. Gli enti locali minori hanno potestà regolamentare nell’organizzazione dello svolgimento di funzioni loro attribuite.
    • le leggi regionali hanno il compito di risolvere ogni tipo di ostacolo che impedisca la piena parità tra l’uomo e la donna nella vita sociale, culturale ed economica, e promuove la parità di accesso alle cariche elettive.

Come abbiamo visto possono riconoscersi fondamentalmente tre tipi di potestà legislativa per le regioni a Statuto speciale. La riforma de 2001 (art. 117) non ha inciso affatto riguardo questa disciplina, tuttavia, nell’art. 10 di questa legge è stata esplicata la cosiddetta clausola di maggior favore , secondo la quale le maggiori autonomie garantite alle Regioni a Statuto ordinario si debbano estendere anche a quelle a Statuto speciale laddove prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Il campo dove questa clausola ha ottenuto più facile applicazione è certamente quello dell’estensione alle Regioni speciali della disciplina contenuta nel nuovo articolo 127 che ha eliminato il controllo preventivo dello Stato sulle deliberazioni legislative regionali.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento