• sistema elettorale e casi di incompatibilità e ineleggibilità, materia questa, come detto, esclusa dall’autonomia statutaria, come espresso nel primo comma dell’articolo 123. Viene infatti imposta:
    • riserva di legge regionale, per cui la materia deve essere disciplinata da una legge regionale.
    • riserva di legge statale, per cui disciplina deve rispettare la legge quadro statale, riserva a cui è stata data attuazione con una legge del 2004, la quale ha stabilito che:
      • deve essere individuato da ogni Regione un sistema elettorale che produca maggioranze stabili.
      • l’elezione del Presidente della Giunta e quella del Consiglio devono avvenire contestualmente.
      • non può esservi mandato imperativo.
    • riserva di legge statale, dato che la durata delle cariche è stabilita da una legge statale (cinque anni).

Vista la scarsa rapidità con la quale le Regioni si sono apprestate alla creazione di una propria legge elettorale, le elezioni del 2005 si sono tenute, in quasi tutte le regioni, secondo questo schema:

  • 4/5 dei consiglieri sono eletti con sistema proporzionale.
  • 1/5 dei consiglieri spetta alla lista regionale più votata, come premio di maggioranza.
  • cause di incompatibilità e di ineleggibilità, alcune delle quali sono state stabilite direttamente dal Costituente.
  • all’interno del Consiglio vengono eletti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.
  • i consiglieri regionali godono delle stesse guarentigie dei parlamentari.
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