Utili e riserve delle società per azioni

Approvato il bilancio, se esso risulta in perdita e la perdita incide sul capitale, l’assemblea deve adottare le determinazioni sopra indicate (v. riduzione nominale pag. 89). Se invece la perdita, pur essendoci, non incide sul capitale, la sua esistenza non impedisce la distribuzione di un dividendo ai soci, a condizione che sia possibile attingere a riserve disponibili.

Se al contrario il bilancio si chiude in utile, la destinazione di questa nuova ricchezza è in parte obbligata e in parte liberamente determinabile dai soci:

  • è obbligata (per legge) la destinazione di almeno 1/20 degli utili annuali a costituire la riserva legale, e ciò fino a quando questa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale (art. 2430 co. 1).

Tale riserva costituisce una sorta di schermo al capitale per il caso che si verifichino perdite: queste, infatti, andranno eventualmente ad incidere prima su questa riserva e poi, qualora essa non sia sufficiente, sul capitale. Essendo ragguagliata all’entità del capitale, in caso di aumento di questo anche la riserva deve essere proporzionalmente aumentata.

  • è obbligatoria (per statuto) la destinazione di utili a riserve statutarie, ossia a riserve che l’atto costitutivo può prevedere caratterizzandole con una precisa destinazione (es. rinnovo impianti). Mentre l’accantonamento a riserva legale è ineliminabile, per liberare queste altre riserve è necessaria e sufficiente una modifica statutaria.
  • è libera la riserva di utili alle riserve facoltative, che sono eventualmente costituite dalla stessa assemblea ordinaria al momento di decidere cosa fare degli utili prodotti.

Le riserve, sotto un altro profilo, di distinguono in:

  • disponibili, ossia le riserve statutarie (modificabili attraverso una modifica statutaria) e quelle facoltative.
  • indisponibili, ossia le riserve legali e quelle dichiarate tali dalla legge.

(v. riserva sovrapprezzo azioni)

Dividendo delle società per azioni

La parte degli utili destinati ai soci si chiama dividendo, relativamente al quale l’art. 2433 dispone:

  • il diritto a percepire tale dividendo consegue ad una deliberazione distinta e successiva a quella che approva il bilancio (co. 1)
  • la distribuzione del dividendo è preclusa nell’eventualità che sussistano perdite di esercizi pregressi incidenti sul capitale (co. 3).
  • non possono essere pagati dividenti sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato (co. 3).
  • i dividendi distribuiti a torto non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base al bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

Bilancio in forma abbreviata delle società per azioni

L’art. 2435 bis prevede che le società esercenti imprese di modeste dimensioni possano redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti (co. 1):

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 3.650.000 €.
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 7.300.000 €.
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

La norma prosegue indicando le voci dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa che in questo caso possono essere omesse o accorpate tra loro (co. 2, 3, 4 e 5).

Quando la società abbia superato due dei limiti di cui al co. 1 per due esercizi consecutivi deve comunque tornare al bilancio ordinario (co. 7).

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