L’art. 2423, dopo aver disposto l’obbligo di redazione del bilancio da parte degli amministratori (co. 1), dispone che esso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio (co. 2). I canoni fondamentali (clausola generale), quindi, sono:

  • la verità, concetto questo che deve essere interpretato nel senso di una conformità a ragionevolezza e obiettività.
  • la correttezza, funzionale alla verità e implicante il rinvio a quei corretti principi contabili che vengono via via elaborati.
  • la chiarezza, principio relativo al modo in cui il bilancio deve essere redatto, che può:
    • costituire un requisito autonomamente richiesto.
    • essere funzionale al requisito della verità.

L’art. 2423 pone due ulteriori regole intese ad adattare a concrete situazioni particolari l’attuazione dei principi in questione:

  • se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo (co. 3).
  • se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata (co. 4). In tali casi, paradossalmente, l’applicazione del precetto legislativo costituirebbe una violazione di legge.

La nota integrativa deve motivare la deroga adottata, indicandone le conseguenze sul bilancio e, nel caso che la deroga stessa abbia portato a far emergere degli utili che altrimenti non vi figurerebbero, ne impone l’iscrizione in una riserva non distribuibile.

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