Poteri della minoranza in generale

Con la denominazione poteri della minoranza si fa riferimento ad alcuni poteri nei quali è evidente lo scopo di porre un freno al predominio della maggioranza in assemblea. Ad essi, tuttavia, si sono andati gradatamente estendendo anche poteri nei quali tale scopo non vi sia. Tali poteri hanno natura lato sensu amministrativa e sono conferiti al socio o in quanto tale o in quanto possieda una certa frazione di capitale sociale. Essi, inoltre, presentano la comune caratteristica di essere indisponibili, per cui qualsiasi convenzione con cui il socio rinunzia a valersi di essi è nulla: i poteri della minoranza, infatti, sono posti a difesa dei soci, stante il principio che nessuno può rinunziare alla tutela conservando i diritti.

Singoli poteri

I principali poteri della minoranza sono i seguenti:

  • poteri di compiere direttamente formalità in sostituzione degli amministratori inerti: ciascun socio ha diritto, nel caso che né il notaio né coloro che figurano designati come amministratori vi provvedano nei termini, a depositare l’atto costitutivo e gli allegati.
  • poteri di chiedere all’autorità giudiziaria certi provvedimenti necessari allo svolgimento del rapporto sociale: ciascun socio, quando gli amministratori omettano gli adempimenti necessari al verificarsi di una causa di scioglimento, può far istanza al tribunale.
  • poteri diretti a provocare l’attività dell’assemblea, o ad assicurarne il migliore svolgimento, o ad impedire determinate deliberazioni:
    • i soci che rappresentino almeno 1/10 del capitale possono richiedere agi amministratori (o al consiglio di gestione) la convocazione dell’assemblea indicando gli argomenti da trattare.
    • i soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale possono chiedere il rinvio dell’assemblea a non oltre tre giorni dichiarandosi non sufficientemente informati.
    • in caso di assemblea totalitaria ciascun socio può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
    • i soci che rappresentino più di 1/3 del capitale possono, con il loro voto contrario, impedire l’approvazione delle deliberazioni in sede straordinaria.
    • poteri di reazione contro le deliberazioni assembleari illegali: ciascun socio assente, dissenziente od astenuto da una determinata deliberazione, oppure carente nel diritto di voto, può chiedere il risarcimento dei danni cagionatigli dalla non conformità della deliberazione stessa alla legge o allo statuto.
    • poteri di ordine alla responsabilità degli amministratori: gli azionisti che rappresentino almeno 1/5 del capitale (1/20 nelle società aperte) possono esercitare l’azione sociale di responsabilità, potendo poi transigerla o rinunciarla. Possono inoltre impedire, con il loro voto contrario, la rinuncia o la transazione da parte dell’assemblea.
    • poteri diretti ad eccitare l’attività dell’organo sindacale o l’intervento del tribunale: ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all’assemblea. Se però i denunzianti rappresentano 1/20 del capitale (1/50 nelle società aperte) il collegio deve indagare senza ritardo e riferire alla prossima assemblea o addirittura convocarla.
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