Atti tipici svolti senza esercizio di poteri coercitivi:
- sommarie informazioni dall’indagato;
- sommarie informazioni da persone informate (possibile testimone);
- atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche;
Sommarie informazioni dell’indagato
Sotto la rubrica dell’art. 350 possiamo individuare tre diverse modalità con cui l’indagato può rendere dichiarazioni alla polizia giudiziaria:
- informazioni con la presenza del difensore: si tratta di quelle sommarie informazioni, assumibili solamente dagli ufficiali di polizia giudiziaria, assunte ai sensi dell’art. 64 (interrogatorio) dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ma che non si trovi in stato di arresto o in stato di fermo (art. 350 co. 1). Prima di raccogliere tali informazioni la polizia giudiziaria deve invitare la persona a nominare un difensore di fiducia ed in difetto provvede alla nomina di un difensore di ufficio (co. 2).
Da sottolineare il fatto che queste sommarie informazioni sono assunte necessariamente alla presenza del difensore (co. 3);
- informazioni per la prosecuzione delle indagini, che possono essere raccolte soltanto:
- nel luogo e nell’immediatezza del fatto di reato;
- qualora siano notizie utili ai fini dell’immediata prosecuzione delle indagini.
La polizia giudiziaria, in questo caso, non solo non deve dare gli avvertimenti di cui all’art. 64, ma non deve neppure attendere la presenza del difensore (co. 5). Questo, evidentemente, comporta l’inutilizzabilità delle informazioni in dibattimento, ferma restando la loro utilità ai fini della prosecuzione delle indagini (co. 6).
- dichiarazioni spontanee: si tratta di quelle informazioni che la polizia giudiziaria riceve spontaneamente dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (co. 7). Anche in questo caso le informazioni raccolte saranno inutilizzabili nel dibattimento.
Sommarie informazioni dal possibile testimone
La polizia giudiziaria può assumere sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini (art. 351). In capo a tali possibili testimoni grava l’obbligo di verità, tuttavia, a ben vedere, tale obbligo non è penalmente sanzionato perché la fattispecie del codice penale ad esso dedicata si riferisce unicamente alle dichiarazioni rilasciate al pubblico ministero e non a quelle rilasciate alla polizia giudiziaria. La persona informata che dichiari il falso, quindi, non può integrare il reato di false informazioni, ma può comunque integrare quello di favoreggiamento personale. Al possibile testimone si applicano tutte le norme relative alla persona informata dei fatti comprese tra gli artt. 197 e 203.
Particolare attenzione deve essere data all’ipotesi delle dichiarazioni rilasciate da persona imputata in un procedimento connesso o collegato ai sensi dell’art. 351 co. 1 bis.