L’attribuzione dei compiti di polizia giudiziaria a funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione posti, pertanto, alle dipendenze di superiori politici ed amministrativi – presenta l’inconveniente di consentire ad organi estranei all’attività giudiziaria di condizionare l’esercizio dei compiti giudiziari. La scarsezza di personale o la modestia delle attrezzature tecniche della polizia giudiziaria finisce per compromettere così l’indipendenza esterna dell’ordine giudiziario e la stessa garanzia che discende dal principio dell’obbligatorietà dell’azione penale. Occorre distinguere la dipendenza funzionale dall’autorità giudiziaria dalla dipendenza burocratica dalla pubblica amministrazione.

Benché tutte le funzioni di polizia giudiziaria siano sempre svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria, il legame che si instaura con la medesima è variabile perché costruito in relazione ai diversi apparati amministrativi. L’art. 56, come tipica norma a valenza organizzativa, individua una triplice struttura. La prima concerne i servizi di polizia giudiziaria così come previsti dal-la legge, con implicito richiamo all’art. 17 1. 1° aprile 1981, n. 121, che prevede l’istituzione e l’organizzazione di simili unità da parte del diparti-mento di pubblica sicurezza, «nei contingenti necessari, determinati dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia».

Le amministrazioni interessate devono costituire servizi centrali ed interprovinciali della polizia di Stato, dell’arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza: al riguardo, devono ricordarsi il Servizio centrale operativo della polizia di Stato (Sco), il Raggruppamento operativo speciale dell’arma dei carabinieri (Ros), il gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata della guardia di finanza (Gico). In determinate regioni e per particolari esigenze, le predette strutture possono essere poi costituite in servizi interforze (art. 12 comma 2° d.l. 13 maggio 1991, n. 152). Nella stessa prospettiva si colloca l’introduzione di unità antiterrorismo.

In sede attuativa è stata collocata la regola (art. 12 comma 1° disp. att.) secondo la quale fanno parte dei servizi tutti gli uffici e le unità cui, dalle rispettive amministrazioni o dagli organismi previsti dalla legge, sono affidate, in via prioritaria e continuativa, le funzioni di polizia giudiziaria.

Il grado massimo di dipendenza organizzativa e funzionale dall’autorità giudiziaria si coglie in rapporto alla seconda struttura, cioè alle sezioni di polizia giudiziaria. Esse sono istituite (art. 56 lett. b) unicamente presso ogni procura della Repubblica (del tribunale ordinario o del tribunale per i minorenni), al fine di garantire uno stretto rapporto con l’organo che dirige, per regola, le indagini preliminari (art. 327) e di scongiurare una proliferazione che avrebbe finito per comprometterne il livello di efficienza.

A sua volta, l’art. 6 disp. att. prevede che il personale delle sezioni non debba essere inferiore al doppio dei magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale e stabilisce in due terzi il rapporto numerico tra ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Al grado minimo di dipendenza organizzativa e funzionale sono posti (terza struttura) i restanti ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria tenuti per legge a compiere indagini a seguito di una notizia di reato.

Dal sistema si ricava che la disponibilità e conferita al magistrato in quanto titolare delle indagini preliminari o del processo, benché, secondo l’organizzazione tipica dell’ufficio del pubblico ministero, al procuratore della Repubblica sia sempre consentito sostituirsi al magistrato designato per le indagini preliminari nell’impartire ordini alla polizia giudiziaria.

La disponibilità da parte del singolo magistrato, oltre che diretta, può dirsi anche immediata, non essendo sottoposta né al filtro dei capi dell’organizzazione della polizia giudiziaria, né a quello del dirigente dell’ufficio del pubblico ministero.

Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto, ivi compreso il giudice per le indagini preliminari, sono svolte dalle sezioni istituite presso le corrispondenti procure della Repubblica: qui la disponibilità non è immediata, come esplicitano sia l’art. 58 comma 2° sia l’art. 131, laddove prevede che il giudice, ancorché ai fini dell’esercizio dei poteri coercitivi, possa «chiedere l’intervento della polizia giudiziaria».

Va, infine, evidenziato come, in termini generali, l’art. 83 ord. giud., novellato dall’art. 23 delle norme di adeguamento approvate con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, demandi al procuratore generale presso la corte d’appello l’esercizio della sorveglianza sul rispetto delle norme in ordine alla diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell’autorità giudiziaria.

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