Poteri concessi al Pubblico Ministero

Un potere di agire a tutela dell’interesse sociale è concesso anche al p.m. in casi particolarmente gravi (es. denuncia al tribunale di gravi irregolarità da parte degli amministratori, revoca dei liquidatori in presenza di una giusta causa). Al perseguimento dei reati societari, la cui iniziativa spetta al p.m., possono naturalmente riconnettersi anche conseguenze civilistiche.

Controllo esterno dell’autorità giudiziaria

L’autorità giudiziaria interviene nella vita societaria non solo in sede contenziosa, ma anche in sede di volontaria giurisdizione (artt. 25 ss. d.lgs. n. 5 del 2003):

  • quando il procedimento si svolge nei confronti di una parte sola, provvede il giudice singolo.
  • quando esso si svolge nei confronti di più parti il tribunale decide in composizione collegiale. Ciascuna di tali parti può chiedere che sia decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale, cosa questa che comporta l’instaurazione di un procedimento contenzioso. Il giudice, tuttavia, provvede comunque con decreto motivato che in corso di causa potrà essere modificato o revocato.

La decisione, in ogni caso, è presa in camera di consiglio con decreto reclamabile entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

L’intervento del tribunale è previsto con riferimento ad una varietà di situazioni:

  • provvedimenti di carattere meramente ordinario (es. nominare un esperto cui deve essere conferito l’incarico di provvedere a stime di beni o crediti).
  • provvedimenti di carattere decisorio (es. decidere sulle opposizioni dei creditori alla riduzione del capitale).
  • provvedimenti diretti all’approvazione di determinati atti (es. verificare se quanto è stato fatto è conforme alla legge, dando un nulla osta all’operato degli organi sociali).
  • provvedimenti surrogatori diretti ad assicurare il corretto svolgimento della vita organizzativa (es. provvedere in luogo degli organi sociali inerti o impotenti). Tale intervento, in particolare, costituisce una valvola di sicurezza al sistema, che trova applicazione quando l’ingranaggio sociale non funziona.
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