Per le società per azioni la legge prevede una forma particolare di limitazione della responsabilità patrimoniale, riferita ad una sola parte del patrimonio della società, il patrimonio destinato ad uno specifico affare Tale istituto consente alla società per azioni di isolare i beni e i rapporti relativi ad uno specifico affare (o a specifici affari nel caso di costituzione di più patrimoni separati (che non possono comunque essere superiori al dieci per cento del patrimonio netto della società) dal restante patrimonio della società destinando tali beni in via esclusiva non sol allo svolgimento dello specifico affare ma anche alla garanzia dei creditori titolari di crediti sorti nello svolgimento dell’affare stesso.

Abbiamo quindi una separazione patrimoniale in base alla quale i creditori relativi allo specifico affare possono soddisfarsi in via di principio solo sul patrimonio separato mentre gli altri creditori sociali solo sul patrimonio residuo. La separazione però opera solo con riferimento alle obbligazioni contrattuali e quindi per le obbligazioni nascenti da atto illecito la società risponde con il suo intero patrimonio. Delle obbligazioni patrimoniali sorte in relazione all’unico affare la società risponde invece limitatamente al patrimonio destinato a condizione che l’atto dal quale sorge l’obbligazione rechi espresso riferimento al vincolo di destinazione in quanto in mancanza di ciò il creditore potrà soddisfarsi solo sul patrimonio residuo.

La società può anche prevedere che le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare siano garantite oltre che dal patrimonio separato anche da quello residuo, fermo restando che gli altri creditori sociali non possono far valere alcun diritto sul patrimonio residuo. Ne deriva che la costituzione del patrimonio separato comporta la sottrazione di beni alla funzione di garanzia nei confronti degli altri creditori sociali e pertanto a loro tutela la legge stabilisce l’obbligo di depositare presso il registro delle imprese la deliberazione che costituisce il patrimonio separato stabilendo anche un termine di 60 giorni da questo momento per l’opposizione a tale costituzione da parte dei creditori sociali.

L’opposizione sospende l’esecuzione della deliberazione a meno che il tribunale, dietro presentazione da parte della società di una idonea garanzia, non la autorizzi. Il patrimonio destinato ad uno specifico affare quindi si realizza decorsi sessanta giorni dal deposito senza che nessuno abbia sollevato opposizione o con il provvedimento con il quale il tribunale respinga l’opposizione (o autorizzi la deliberazione costitutiva). A partire da questo momento i creditori non possono più far valere pretese su questo patrimonio. La deliberazione di costituzione deve essere presa a maggioranza assoluta dell’organo amministrativo (salvo diversa pattuizione dello statuto) e deve indicare l’affare cui il patrimonio è destinato, i beni che lo compongono, il piano economico dal quale risulti la congruità del patrimonio rispetto all’affare, i risultati che si vogliono conseguire e le modalità di controllo sulla gestione dell’affare.

La legge si preoccupa di assicurare la separazione dei patrimoni e quindi il generarsi di una confusione che potrebbe essere di pregiudizio per i creditori e pertanto in caso di fallimento si prevede una specifica ipotesi di responsabilità per gli amministratori e l’organo di controllo in caso di violazione di tale principio di separatezza. Per ciascun patrimonio destinato quindi si deve tenere una contabilità separata e si deve redigere un rendiconto separato da allegare al bilancio. Una volta concluso l’affare (o una volta che esso è diventato impossibile) gli amministratori devono redigere un rendiconto che insieme ad una redazione degli organi di controllo deve essere depositata presso l’ufficio del registro.

Entro 90 giorni dal deposito i creditori relativi all’affare rimasti insoddisfatti possono chiedere la liquidazione del patrimonio destinato all’affare per soddisfarsi in via prioritaria rispetto agli altri creditori sociali sui relativi beni. La legge prevede poi (sempre per le società per azioni) un’altra forma di separazione patrimoniale, quella del finanziamento destinato ad uno specifico affare che vedremo nella parte relativa ai finanziamenti finalizzati.

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