L’iscrizione dell’atto costitutivo ha anche un importante effetto indiretto, ossia quello di restringere le cause di nullità delle società.

La dichiarazione di nullità costituisce potenziale fonte di delicati problemi:

  1. sia nei rapporti tra i soci, per il contrasto tra quelli interessati a far valere la nullità e gli altri che non vogliono saperne.
  2. sia nei rapporti con coloro che hanno trattato con la società.

Per il primo aspetto l’art. 2332 co. 1 dispone che la nullità della società può essere pronunciata soltanto in tre ipotesi alternative (basta la mancanza di una per determinare la nullità):

  • la mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico.
  • l’illiceità dell’oggetto sociale.
  • la mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti, l’ ammontare del capitale sociale o l’ oggetto sociale. È quindi sufficiente che l’elemento possa desumersi dall’atto costitutivo o dallo statuto perché la causa di nullità non sussista.

Tale elenco è tassativo, dal momento che altre carenze, anche gravi, rappresentano delle incompletezze colmabili con una modifica statutaria deliberata dall’assemblea.

Una sanatoria è comunque possibile anche quando ricorra una delle cause di nullità di cui al co. 1. L’art. 2332 co. 5, infatti, dispone che la nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale disposizione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese.

Stando ai principi sembrerebbe che, in mancanza di un’indicazione legislativa diversa, la modifica di un atto nullo richieda il consenso della volontà di tutti i soci, tuttavia l’intenzione del legislatore non sembra essere stata questa. Se comunque si ammette la possibilità di procedere mediante una deliberazione assembleare di modifica statutaria, va notato che questo rimedio potrà essere adottato anche in corso di causa. Ne segue che il potere del singolo socio di far dichiarare la nullità è subordinato alla condizione che l’assemblea non sopprima la causa medesima con delibera scritta nel registro delle imprese o non deliberi lo scioglimento della società. La nullità di una singola clausola, inoltre, (es. partecipazione di un singolo socio) non comporta la nullità della società nel suo complesso.

L’art. 2332 fornisce poi una particolare disciplina degli effetti della dichiarazione di nullità intervenuta dopo l’iscrizione nel registro delle imprese, disponendo che:

  • la dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese (co. 2).
  • i soci non sono liberati dall’obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali (co. 3).
  • la sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori (co. 4).

Appare quindi chiaro che, con l’iscrizione della società nel registro delle imprese, la società sorge in ogni caso. Le cause di nullità, infatti, operano come cause di scioglimento e, se la legge parla comunque di cause di nullità, ciò è dovuto al fatto che si tratta di manchevolezze attinenti alla costituzione della società. La norma in questione, quindi, tutela non solo i terzi che sono entrati in rapporto con la società e che possono contare sull’esistenza di questa e del relativo finanziamento, ma anche l’impresa, salvaguardandone le iniziative e affidandone il realizzo ai liquidatori.

L’art. 2332 co. 6 aggiunge che il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori o dei liquidatori.

Dopo l’iscrizione della società nel registro delle imprese, la nullità e l’annullamento della singola partecipazione sociale produce una sorta di recesso, cioè una cessazione ex nunc della partecipazione sociale per volontà del socio, sia pure da esercitarsi in via giudiziaria.

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