Il concetto di imprenditore è unitario in quanto prescinde:

  • dalle dimensioni dell’impresa.
  • dalla specie di attività produttiva.
  • dalla natura del soggetto.

Questo concetto presenta una principale rilevanza pubblicistica, e infatti le norme relative all’imprenditore in generale si riferiscono principalmente ai suoi rapporti di fronte allo Stato. Molte delle disposizioni che lo riguardano, tuttavia, o non hanno proprio rilievo o devono ritenersi abrogate a seguito dell’abolizione dell’ordinamento corporativo.

Al contrario, per altre disposizioni il discorso risulta essere diverso:

  • art. 2086: il capo dell’impresa è l’imprenditore, dal quale dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. Tale rapporto preminente dell’imprenditore deriva chiaramente dal fatto che i suoi collaboratori vi sono legati da un contratto di lavoro.
  • art. 2087: l’imprenditore, nell’esercizio dell’impresa, ha l’obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro.

Dato che la norma si propone di tutelare i lavoratori non si capisce perché debba valere solo quando c’è un imprenditore, quindi, per evitare il paradosso, si ritiene che tale obbligo sia una conseguenza del contratto di lavoro e non della qualifica di imprenditore.

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