Il legislatore dà una definizione generale alla figura dell’imprenditore, art. 2082 cod.civ. “l’imprenditore è colui che esercita un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

La disciplina non è però identica per tutti gli imprenditori. Il codice civile distingue infatti tipi diversi di imprese e di imprenditore in base a tre criteri: (Criteri di distinzione della tipologia di impresa e di imprenditore)

1 Oggetto dell’impresa: che determina la distinzione tra imprenditore agricolo (art. 2135) & imprenditore Commerciale (art. 2195).

2 Dimensione dell’impresa: che determina la distinzione tra piccolo imprenditore (art. 2083) & medio-grande imprenditore.

3 Natura del soggetto che esercita l’impresa: che permette da un’ottica legislativa di distinguere tra impresa individuale, impresa costituita in forma di società e impresa pubblica.

Statuti = Tutti gli imprenditori ( agricoli e commerciali, piccoli e grandi, privati e pubblici) sono assoggettati ad una disciplina base comune: lo statuto generale dell’imprenditore che comprende parte della disciplina dell’azienda (artt. 2555-2562) e dei segni distintivi (artt. 2563-2574) e la disciplina della concorrenza e dei consorzi (artt. 2595-2620). Chi è imprenditore commerciale non piccolo è assoggettato anche allo statuto tipico dell’imprenditore commerciale: l’iscrizione nel registro delle imprese (arrt. 2188-2202) con effetti di pubblicità legale, la disciplina della rappresentanza commerciale (arrt. 2203-2213), le scritture contabili (arrt .2214-2220), il fallimento ed le altre procedure concorsuali.

ART. 2082 = “l’imprenditore è colui che esercita un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi . questa nozione generale traccia la linea di confine tra la figura dell’imprenditore e quella del semplice lavoratore autonomo. L’art. 2082 fissa i requisiti minimi (giuridici). Da qui si ricava che l’impresa è attività (serie coordinata di atti) caratterizzata sia da uno specifico scopo (produzione o scambio di beni e servizi), sia da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicitá, professionalità). Inoltre è controverso se siano altresì indispensabili a) la liceità dell’attività svolta; b) l’intento dell’imprenditore di ricavare un profitto (ovvero scopo di lucro) c) la destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti

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