Presupposti della qualità di imprenditore: potere di gestione e responsabilità

La qualità di imprenditore si acquista attraverso l’esercizio della impresa e cioè attraverso l’esercizio professionale di una attività economica organizzata. Nel nostro ordinamento però vige il principio secondo il quale il centro di imputazione degli effetti dei singoli atti giuridici posti in essere è il soggetto il cui nome è stato validamente speso nei singoli atti stessi. Pertanto diventa imprenditore colui che esercita personalmente l’attività di impresa compiendo in proprio nome gli atti relativi e quindi colui che ha l’iniziativa e il rischio dell’impresa.

Se l’esercizio dell’impresa avviene attraverso un rappresentante legale l’acquisto della qualità di imprenditore avviene da parte del rappresentato anche se materialmente l’esercizio dell’impresa è opera del rappresentante . Se vi può essere nel caso di esercizio di impresa attraverso un rappresentante legale o volontario una dissociazione tra chi esercita il potere di gestione e l’imprenditore occorre dire che il rappresentante non ha un potere di gestione autonomo ma esercita un potere che spetta al rappresentato sul quale solo ricade la responsabilità.

L’imprenditore occulto

– L’esattezza dei principi su esposti è stata contestata nel caso del cosiddetto imprenditore occulto, ossia del fenomeno per cui l’impresa viene esercitata tramite interposta persona. In questo caso vi è un soggetto, il prestanome, che compie gli atti dell’impresa ed un altro soggetto, detto imprenditore occulto, che mette a disposizione i fondi e dà l’indirizzo all’impresa. Fermo restando che imprenditore rimane il prestanome occorre stabilire se alcune conseguenze derivanti dall’esercizio dell’impresa (in particolare la responsabilità di impresa e la soggezione al fallimento) si producano anche a carico di colui che l’impresa effettivamente esercita sotto nome altrui (l’imprenditore occulto).

Un tentativo per affermare la responsabilità (e quindi anche la soggezione al fallimento) dell’imprenditore occulto può essere fatto distinguendo l’agire per mezzo di altri e quindi di un gestore, dall’agire sotto nome altrui e dunque attraverso un prestanome. Le due situazioni infatti non si identificano in quanto anche se in entrambe la titolarità dell’interesse spetta ad una persona diversa da quella che appare esternamente è anche vero che quando si agisce per mezzo di un gestore l’attività volitiva è del gestore che agisce spendendo il proprio nome mentre quando si agisce sotto nome altrui l’attività volitiva è dell’imprenditore occulto e non del prestanome L’agire per conto altrui presuppone che l’atto è il risultato della volontà dell’agente e quindi del gestore mentre il prestanome anche se spende il proprio nome è solo un tramite materiale della volontà di chi lo utilizza.

Il problema dell’imprenditore occulto è quello di stabilire se a fronte dello sdoppiamento dell’attività volitiva e della attività esterna (spendita del nome) si debba dare prevalenza alla prima o alla seconda per quanto riguarda la produzione dell’effetto giuridico. Ora se è vero che la spendita del nome comporta che il prestanome (imprenditore palese) sia obbligato ciò non esclude che qualora si accerti che il prestanome è stato solo un tramite materiale, le conseguenze dell’atto compiuto e la relativa responsabilità ricadano anche su colui che è titolare dell’interesse e ha voluto l’atto e quindi sull’imprenditore occulto. Deriva da quanto detto che nel caso dell’imprenditore occulto imprenditore rimane chi ha speso il nome (e quindi il prestanome) ma la responsabilità di impresa si estende anche all’imprenditore occulto che risulta quindi, in caso di dissesto, soggetto al fallimento.

Si deve però chiarire che si tratta di estensione ad altro soggetto della responsabilità di impresa e non della sostituzione di un soggetto ad un altro nella qualità di imprenditore. La responsabilità dell’imprenditore occulto si aggiunge a quella del prestanome- imprenditore ma non la sostituisce e quindi l’estensione riguarda la sola responsabilità e non gli obblighi che all’imprenditore fanno carico (iscrizione nel registro delle imprese, tenuta della contabilità) che gravano invece esclusivamente sull’imprenditore.

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