La categoria degli imprenditori commerciali, subordinata alla categoria degli imprenditori in generale, viene sottoposta a una speciale disciplina. Il concetto di imprenditore commerciale, tuttavia, si ottiene negativamente, sottraendo alla nozione di imprenditore due figure:

  • quella dell’artigiano.
  • quella dell’imprenditore agricolo.

In contrasto con quanto detto si pone l’art. 2195, secondo il quale si dovrebbe qualificare come commerciale quell’imprenditore che esercita:

  1. un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi.
  2. un’attività intermediaria nella circolazione di beni o di servizi.
  3. un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria.
  4. un’attività bancaria o assicurativa.
  5. altre attività ausiliari.

Le attività indicate ai nn. 1 e 2, tuttavia, corrispondono a quelle per la qualifica generale dell’imprenditore (art. 2082), quindi, non solo non possono servire a contraddistinguere una categoria di imprenditori, ma comprendono anche le attività indicate ai nn. 3, 4 e 5.

L’unica caratteristica che differenza l’art. 2082 dall’art. 2195 sta nel fatto che il n. 1 di questo non si riferisce ad ogni attività commerciale produttiva di beni o di servizi, ma solo a quella che ha carattere industriale.

Per comprendere la nozione di imprenditore commerciale pertanto, conviene precisare quella di artigiano (1) e quella di imprenditore agricolo (2).

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