La nozione di azienda. Organizzazione ed avviamento

Art 2555. L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.

Sul piano statico essa si risolve nei beni (locali, macchinari, attrezzature, materie prime, merci, ecc.) che la compongono, su quello dinamico è un maggior valore attribuitogli dall’organizzazione, maggior valore detto avviamento. Esso è in sostanza l’attitudine a consentire la realizzazione di un profitto (ricavi eccedenti i costi) e di regola dipende sia da fattori oggettivi sia da fattori soggettivi. E’ oggettivo se ricollegabile a fattori che non mutano col mutare dell’imprenditore (si pensi ad esempio alla capacità di un complesso industriale di consentire una produzione a costi competitivi sul mercato).

Si definisce avviamento soggettivo quello dovuto all’abilità operativa dell’imprenditore sul mercato ed in particolare alla sua abilità nel formarsi, conservare ed accrescere la clientela.

La circolazione dell’azienda. Oggetto e forma

L’azienda può essere venduta, conferita in società, donata e sulla stessa possono essere altresì costituiti diritti reali (usufrutto) o personali (affitto) di godimento a favore di terzi. Le forme da osservare nel trasferimento dell’azienda sono fissate dall’art 2556. I contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o la concessione in godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, cioè sono validi solo se stipulati con la forma scritta. Infine, per tutte le imprese soggette a registrazione è oggi prescritto che i relativi contratti di trasferimento devono essere iscritti nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni. Per ottenere l’iscrizione è necessario che il contratto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Solo l’iscrizione nella sezione ordinaria, se dovuta, produce tuttavia gli effetti di pubblicità legale (opponibile a terzi).

La vendita dell’azienda. Il divieto di concorrenza dell’alienante

Chi aliena un’azienda commerciale deve astenersi, per un periodo massimo di 5 anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che possa comunque “per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze” sviare la clientela dall’azienda ceduta (art 2557). Se l’azienda è agricola, il divieto opera solo per le attività ad essa connesse e sempre che rispetto a tale attività sia possibile sviamento della clientela.

Il divieto di concorrenza è derogabile ed ha carattere relativo. Il divieto è applicabile non solo alla vendita volontaria di azienda, ma altresì quando la vendita è coattiva.

Il divieto graverà perciò in testa all’imprenditore fallito nel caso di vendita in blocco dell’azienda da parte degli organi fallimentari. In sede di divisione ereditario o nello stabilire la quota di liquidazione spettante a ciascun socio (in sede di scioglimento della società) si tiene di regola conto anche del valore di avviamento dovuto alla clientela. Non è perciò senza fondamento l’applicazione del divieto di concorrenza a favore dell’erede o del socio che subentra nell’azienda ed a carico degli altri eredi o degli altri soci.

La successione nei contratti aziendali

Il trasferimento dell’azienda non consiste solo nel trasferimento della proprietà di beni aziendali.

Esso comporta, se non è pattuito diversamente, anche la cessione all’acquirente dell’azienda, dei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale.

Il terzo contraente si troverà, in caso di trasferimento dell’azienda, indipendentemente da ogni concorso della sua volontà, ad essere vincolato, per contratto , nei confronti di un soggetto diverso dall’originario contraente. Egli (il terzo contraente) ha il diritto di recedere dal contratto solo provando l’esistenza di una giusta causa, entro 3 mesi dalla notizia di trasferimento. Per quanto riguarda il trasferimento dei contratti personali è necessario che vi sia un’espressa pattuizione contrattuale fra alienante ed acquirente dell’azienda, sia il consenso del contraente ceduto.

I crediti e i debiti aziendali. Art 2559 cessione del credito

La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.

Art 2560 cessione dei debiti

Per i debiti inerenti all’azienda sorti prima del trasferimento è stato, mantenuto fermo il principio generale secondo il quale non è ammesso il mutamento del debitore senza il consenso del creditore.

Anche se manca un patto di accollo, l’acquirente di un’azienda commerciale (ma non di un’azienda agricola o di una piccola impresa) risponde in solido con l’alienante nei confronti dei creditori che non abbiano consentito alla liberazione di quest’ultimo. La responsabilità ex lege dell’acquirente sussiste però solo per i debiti aziendali che risultano dai libri contabili obbligatori.

Art 2112 debiti di lavoro

Disciplina diversa e più favorevole per i lavoratori è invece prevista per i debiti di lavoro. Di questi l’acquirente dell’azienda risponde, in solido con l’alienante, anche se non risultano dalle scritture contabili; ed oggi anche se l’acquirente non ne ha avuto conoscenza dell’atto del trasferimento.

Inoltre, la responsabilità grava anche sull’acquirente di un’azienda o di un ramo di azienda non commerciale.

Usufrutto e affitto dell’azienda

L’usufrutto (art. 2561) consiste nel diritto di riconoscere ad un soggetto (usufruttuario) di godere ed usare una cosa di altro soggetto (nudo proprietario), traendo da essa tutte le utilità che può dare, con l’obbligo di non mutarne la destinazione economica. La costituzione in usufrutto di un complesso di beni destinati allo svolgimento di attività di impresa comporta quindi il riconoscimento in testa all’usufruttuario di particolari poteri – doveri.

L’usufruttuario deve esercitare l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue , deve condurre l’azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione, degli impianti e le normali dotazioni di scorte. L’usufruttuario potrà acquistare ed immettere nell’azienda nuovi beni, beni che diventano di proprietà del nudo proprietario e sui quali l’usufruttuario avrà diritto di godimento e potere di disposizione. Al termine dell’usufrutto l’azienda perciò risulterà composta in tutto o in parte da beni diversi da quelli originari. E’ pertanto previsto che venga redatto un inventario all’inizio ed alla fine dell’usufrutto e che la differenza fra le due consistenze venga regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell’usufrutto.

L’affitto di azienda (art. 2562) è un contratto di locazione, diverso da quello di un immobile destinato all’esercizio di attività d’impresa, che ha per oggetto una cosa produttiva mobile o immobile, e pone a carico dell’affittuario l’obbligo di curare la gestione della cosa in conformità della sua destinazione economica, facendone propri i frutti. Sia all’usufrutto che all’affitto d’azienda si applicano il divieto di concorrenza (art 2557), mentre non si applica la disciplinata dettata per i debiti aziendali dell’art 2560.

I debiti aziendali anteriori all’usufrutto e all’affitto faranno capo solo al nudo proprietario, salvo che per i debiti da lavoro dipendente (art 2112) espressamente accollati anche al titolare del diritto di godimento.

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