La legge non dice quando si ha una società in nome collettivo, tuttavia, lo si può ricavare. Quando l’attività sociale ha carattere commerciale, dovendosi escludere la possibilità della società semplice, si avrà la società in nome collettivo tutte le volte che non risulti che i soci intesero creare una società diversa. La società in nome collettivo, infatti, costituisce il tipo normale per l’esercizio in comune di un’attività commerciale, così come la società semplice rappresenta il tipo normale per l’esercizio di un’attività non commerciale.

Alla società in nome collettivo si applica la disciplina appena esaminata della società semplice, opportunamente modificata ed integrata da un regolamento aggiuntivo che si propone:

  • di dare maggiore consistenza e difesa all’impresa sociale.
  • di tutelare più energicamente i creditori della società.
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