È irregolare la società in nome collettivo non iscritta nel registro delle imprese. Tale iscrizione può mancare:

  • perché l’accordo non è mai stato formalizzato in atto scritto (società di fatto).
  • perché il relativo contratto non è mai stato depositato per l’iscrizione.

La situazione di irregolarità produce conseguenze molteplici:

  • indebolimento dell’autonomia patrimoniale: l’art. 2297 co. 1, infatti, dispone che fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, i rapporti fra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice .

I terzi a cui si allude sono:

  • i creditori sociali, che possono agire direttamente nei confronti dei soci, sempre che il soddisfacimento sui beni sociali non sia agevole.
  • i creditori particolari del socio, che possono chiedere la liquidazione della quota del loro debitore quando gli altri beni del medesimo non siano sufficienti a soddisfarli.
  • presunzione della rappresentanza in ogni socio che agisce per la società: secondo l’art. 2297 co. 2, infatti, si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio . I patti che modificano questa regola non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
  • applicazione dell’ordinaria prescrizione decennale ai rapporti che derivano dai rapporti sociali, essendo quella quinquennale disposta dall’art. 2949 subordinata all’iscrizione della società nel registro delle imprese.
  • una sanzione amministrativa a carico di coloro che nel termine prescritto non hanno provveduto a richiedere l’iscrizione della società.

La situazione di irregolarità, essendo una conseguenza della mancata iscrizione, cessa nel momento in cui questa sia avvenuta. È intuitivo che l’iscrizione successiva della società fa venir meno gli effetti conseguenti all’irregolarità solo per l’avvenire, lasciando intatti i diritti quesiti dai terzi.

Lo stato di irregolarità, peraltro, si ha solo per a mancata iscrizione del contratto sociale. Per la mancata iscrizione delle modifiche del contratto sociale, invece, vale la regola generale della loro inopponibilità ai terzi, a meno che si provi la loro conoscenza.

Accanto alle ipotesi della irregolarità, possono aversi anomalie, riguardanti società che non possedevano i requisiti per l’iscrizione e che tuttavia sono state egualmente iscritte (società anomale). In questi casi non siamo in presenza di società regolari, quindi non trovano applicazione le norme che si ricollegano al presupposto mancante.

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