Funzioni del revisore o della società di revisione sono:

  • verificare, nel corso dell’esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione.
  • verificare se il bilancio di esercizio e, se redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano.
  • esprimere con apposita relazione un giudizio (opinione professionale) sul bilancio di esercizio e, se redatto, sul bilancio consolidato.

Quanto alla responsabilità dei revisori, l’art. 2409 sexies fa rinvio all’art. 2407, relativo alla responsabilità dei sindaci, stabilendo la solidarietà con gli amministratori e richiedendo a sua volta la disciplina dettata per questi ultimi. La norma ha però sentito la necessità di aggiungere e sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri , disposizione questa che fa sorgere diversi dubbi, in particolare con riferimento alla figura (mancante) dei creditori.

L’azione di prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell’incarico. La norma, infine, sancisce il principio per cui, trattandosi di una società di revisione, i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido con la società medesima.

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