Le creazioni intellettuali e la loro tutela

La libertà di iniziativa economica trova un limite anche nel riconoscimento da parte dell’ordinamento di alcune posizioni di esclusività a coloro che hanno contribuito, attraverso la loro attività creativa in diversi campi, ad incrementare le conoscenze e le esperienze destinate a diventare patrimonio comune di tutti. Queste posizioni di esclusività corrispondono ai diritti di autore e ai brevetti per le invenzioni industriali e comunque a coloro che hanno realizzato una creazione intellettuale

Il sistema del codice vigente ha inquadrato la trattazione dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali nel libro del lavoro in sede di regolamentazione dell’attività economica e ha precisato il contenuto di tale diritto stabilendo che all’autore di una opera dell’ingegno spetta il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente mentre a colui che ha ottenuto un brevetto per una invenzione industriale spetta il diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di disporne entro i limiti stabiliti dalla legge. L’esclusività è quindi configurata come sfruttamento e utilizzazione economica dell’opera intellettuale e quindi ha un contenuto ben diverso dal diritto di proprietà invece definito come diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo entro i limiti stabiliti dalla legge.

Presupposti, fondamento e caratteri delle tutela delle creazioni intellettuali

E’ necessario trovare il fondamento delle creazioni intellettuali. L’idea creativa matura nella mente del suo autore ed è frutto della sua fantasia ma ovviamente si materializza attraverso una cosa materiale o una energia (es. uno scritto, un disegno, un suono ecc). Solo in questo momento l’idea si materializza e diventa una entità autonoma rispetto al suo autore e solo in questo momento essa può avere autonomo rilievo nell’ambito dell’ordinamento giuridico che gli attribuisce tutela. L’ordinamento giuridico pertanto tutelando la cosa materiale o l’energia attraverso la quale l’idea si materializza tutela l’idea stessa operando sulla riproducibilità della cosa materiale stessa e cioè attribuendo a chi ha avuto l’idea l’esclusività della riproduzione della cosa materiale (o della energia) e inibendo agli altri la riproduzione stessa. Tale tutela avviene negli ordinamenti moderni attraverso il riconoscimento del diritto di autore o attraverso i brevetti di riproduzione industriale.

Diritto di proprietà e diritto sulle creazioni industriali

Appare evidente quindi la diversità tra i diritti sulle creazioni intellettuali e il diritto di proprietà. Il diritto di proprietà riguarda una posizione di esclusività che già esiste sulla cosa e che l’ordinamento può riconoscere o meno, mentre il diritto sulle creazioni intellettuali è un diritto creato artificialmente dall’ordinamento e che pertanto l’ordinamento stesso può configurare come meglio crede al fine di contemperare l diverse esigenze sociali ed individuali. (da un lato l’esigenza sociale di rendere comuni a tutti le idee e creazioni intellettuali e dall’altro l’esigenza individuale di un riconoscimento all’autore o all’inventore in mancanza del quale l’attività creatrice rischierebbe di arrestarsi).

Se pertanto la posizione di esclusività garantita alla creazione di opere intellettuali è creata dall’ordinamento giuridico essa trova nell’ordinamento stesso i suoi presupposti e i suoi limiti. In primo luogo la tutela giuridica non è generale e quindi non riguarda tutte le creazioni intellettuali (es le creazioni intellettuali non riproducibili o quelle riproducibili che non possono essere sottratte alla libera disponibilità di tutti come i principi scientifici). In secondo luogo la tutela della creazione intellettuale non è illimitata nel tempo, in terzo luogo non è assoluta potendo essere subordinata al rilascio di un brevetto, potendo essere accordata a persone diverse dal creatore e potendo essere subordinata all’adempimento di particolari oneri.

Detto questo appare chiaro che i diritti sulle creazioni intellettuali si inquadrino più nel monopolio che nella proprietà con la differenza che essi riguardano non l’esercizio di una attività economica ma la riproducibilità di una idea e che hanno un valore economico trasferibile ad altri. Ciò spiega perché con riferimento al diritto sulla creazione intellettuale talvolta si parli di proprietà e perché tale termine spesso viene usato anche dal legislatore.

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