Ex art 2-4 TESTO UNICO le autorità creditizie preposte al sistema bancario sono: il “Comitato interministeriale per il credito e il risparmio” (CICR) a cui compete l’alta vigilanza in materia presieduto da Ministero Economia, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia: svolgono attività di vigilanza su banche e intermediari finanziari,avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati. Il TESTO UNICO distingue 3 forme di vigilanza: informativa (potere della Banca d’Italia di ricevere notizie/segnalazioni da banche e organizzazioni di settore: ciò è il presupposto conoscitivo indispensabile per gli altri interventi previsti da legge), regolamentare (ex 53 TESTO UNICO comprende il potere di Banca d’Italia di dettare disposizioni generali riguardanti equilibrio patrimoniale delle banche, organizzazione interna e limiti che devono rispettare), ispettiva (art 54 e 68: potere Banca d’Italia di effettuare ispezioni, richiedere documenti necessari). Oltre a ciò poi la Banca d’Italia è dotata di poteri di controllo con riferimento all’assetto organizzativo delle società bancarie (quindi in questo modo la Banca d’Italia si accorge se le modifiche degli statuti delle banche non contrastino con sana e prudente gestione. Perciò solo la Banca d’Italia autorizza fusioni e scissioni delle banche e per le grandi operazioni anche le cessioni di azienda) sia con riferimento ai soggetti che vi partecipano (con ciò la Banca d’Italia ha il potere di controllare l’acquisto di partecipazioni che comportino il controllo della banca e può comunque esercitare sulla stessa un controllo notevole). Il sistema della vigilanza poi si completa con possibili interventi nel caso di crisi nel senso di perdite patrimoniali o violazioni di regole amministrative, legislative o penali. In questi casi il Ministero su domanda di Banca d’Italia può adottare il provvedimento di amministrazione straordinaria ( si scioglie consiglio d’amministrazione, gestione affidata a commissari straordinari) o in casi gravissimi di liquidazione coatta amministrativa (procedura concorsuale che per le banche sostituisce il fallimento. Viene fuori quello che dice la legge fallimentare).

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