L’ iniziativa economica è costituzionalmente garantita a tutti. Chiunque può perciò organizzare un’ attività d’ impresa. Si richiede tuttavia la capacità d’ agire, che si acquista con il compimento del 18° anno. Nel caso che il minore o l’ incapace esercitino abusivamente attività d’ impresa, le discipline proprie a quest’ ultima non si applicano al soggetto agente. Le discipline dell’ impresa si applicano invece agli atti compiuti nel suo es, e quegli atti saranno inoltre regolati dalle norme specificamente applicabili. L’ inizio e la costituzione dell’ attività d’ impresa da parte di incapaci possono essere autorizzati, ma in diverse configurazioni.

a) L’inizio di una nuova attività d’ impresa può essere autorizzata dal tribunale solo al minore emancipato, eventualmente anche senza l’ assistenza di un curatore. Quando autorizzato all’ es dell’ attività d’ impresa, il minore emancipato acquista la piena capacità d’ agire; l’ autorizzazione è però revocabile.

b) La continuazione dell’ attività d’ impresa è invece ammessa anche per il minore non emancipato, per l’ interdetto e l’ inabilitato. Deve essere autorizzato dal tribunale. In caso di inabilitato autorizzato, alla continuazione dell’ es dell’ impresa, il tribunale può subordinare la autorizzazione alla nomina di un istitutore. La legge può vietare infine l’ esercizio dell’ impresa a determinate persone o subordinarlo a condizioni legali. L’ es abusivo da parte di chi vi sia incompatibile o non legittimato per mancanza di autorizzazione ecc. non esclude l’ applicazione delle discipline dell’ impresa: comporta tuttavia sanzioni, per chi vi abbia commesso l’ abuso

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