Con l’approvazione del bilancio finale la liquidazione è chiusa. Se i liquidatori non avessero pagato tutti i creditori sociali o non avessero convertito in denaro i beni della società, i soci potrebbero contestare il bilancio finale.

A seguito dell’approvazione del bilancio, quindi, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese (art. 2312 co. 1) e depositare le scritture contabili e i documenti non spettanti ai singoli soci presso la persona designata dalla maggioranza (art. 2312 co. 3), che li conserverà per dieci anni a decorrere dall’iscrizione della cancellazione (art. 2312 co. 4). L’iscrizione della cancellazione ha un’efficacia costitutiva, in quanto rappresenta una formalità necessaria, che deve seguire l’approvazione del bilancio, perché si produca l’estinzione della società:

  • prima dell’iscrizione i creditori rimasti insoddisfatti devono rivolgersi ai liquidatori, i quali, a loro volta, devono chiedere ai soci le somme necessarie per il loro pagamento.
  • dopo l’iscrizione, invece, ai creditori suddetti non resta che agire nei confronti dei soci ed eventualmente anche dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa (art. 2312 co. 2).

Al principio per cui la cancellazione della società successiva all’approvazione del bilancio finale importa l’estinzione della società esiste solo un’eccezione: quando vi sono beni sociali e debiti sociali, i soci non possono far estinguere la società, in quanto non possono eliminare i diritti dei terzi. Tale eccezione, tuttavia, opera solo fintanto che la ripartizione non è avvenuta, quindi i creditori potranno cautelarsi contro di essa ricorrendo al sequestro dei beni sociali e mantenendo così in vita la società.

In passato si poteva discutere se, avvenuta la cancellazione dal registro delle imprese, fosse ancora possibile dichiarare il fallimento della società. L’intervento della Corte costituzionale, tuttavia, ha sancito l’incostituzionalità dell’art. 10 della legge sul fallimento nella parte in cui non prevede che il termine di un anno dalla cessazione dell’esercizio dell’impresa collettiva per la dichiarazione del fallimento della società decorra dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese . Il d.lgs. n. 5 del 2006, modificando tale art. 10, ha sì adeguato la norma al dettato della Corte, tuttavia ha aggiunto un secondo comma che di fatto riapre la porta all’accettazione di un’effettiva continuazione oltre la formale cancellazione.

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