Quando le varie autorizzazioni diventano efficaci, l’esercizio dell’impresa commerciale nell’interesse del minore, dell’interdetto, dell’inabilitato o dell’emancipato fanno acquistare loro la qualità di imprenditore commerciale, esponendoli a tutte le conseguenze relative (es. fallimento). Questo effetto, tuttavia, non si verifica per l’autorizzazione provvisoria del giudice tutelare, mancando alla gestione il requisito della professionalità.

L’esercizio di fatto dell’impresa compiuto senza l’autorizzazione od in contrasto con essa non fa sorgere la qualità di imprenditore commerciale.

I provvedimenti di autorizzazione possono sempre essere revocati quando l’esercizio dell’impresa risulti pregiudizievole agli interessi dell’incapace. Tale revoca viene pronunciata dal tribunale, secondo un procedimento che, nonostante non sia espresso dalla legge, non è difficile da ricostruire.

Il tribunale può sempre provvedere d’ufficio o su richiesta del p.m., inoltre, nel caso del minore e dell’interdetto, su richiesta del protutore e, nel caso dell’inabilitato, su richiesta del curatore. Il tribunale comunque, prima di provvedere, deve chiedere il parere non vincolante del giudice tutelare e sentire la persona a cui l’autorizzazione fu concessa.

La revoca dell’autorizzazione non pregiudica gli atti compiuti (non ha effetto retroattivo), ma ha effetto solo per l’avvenire.

Autorizzazioni amministrative all’esercizio delle imprese commerciali

Non incidono sulla capacità d’agire neanche le restrizioni all’esercizio di alcune imprese commerciali, conseguenti alla necessità di ottenere preventivamente una licenza od un’autorizzazione amministrativa (art. 2084). Anche la violazione di tali restrizioni importa solo sanzioni amministrative (es. chiusura dell’esercizio commerciale), sebbene talvolta siano previste anche sanzioni penali. In ogni caso, comunque, gli atti compiuti restano validi.

Notevoli sotto questo aspetto sono le norme sulle imprese di assicurazione e quelle sulle imprese bancarie.

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