Un tema ricorrente è quello della sorte degli atti eventualmente posti in essere tra la stipulazione dell’atto costitutivo e la sua iscrizione nel registro delle imprese. A tal proposito l’art. 2331 co. 2 prevede che per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi (1) coloro che hanno agito, il (2) socio unico fondatore e (3) quelli tra i soci che nell’atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell’operazione.

Il co. 3 aggiunge che, qualora successivamente all’iscrizione la società abbia approvato un’operazione prevista dal comma precedente, anch’essa è responsabile ed è quindi tenuta a rilevare coloro che hanno agito. Se, al contrario, la società non approva tali operazioni, l’esecuzione del contratto resta a carico di coloro che hanno agito.

L’art. 2331 co. 5 vieta l’emissione delle azioni prima dell’iscrizione della società e sancisce che esse non possono costituire oggetto di sollecitazione all’investimento. Se ne deduce comunque che, anche quando il titolo non sia emesso, le azioni possono fare oggetto di privata contrattazione (vendita di cosa futura).

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