L’art. 2409 co. 1 prevede la possibilità di una denuncia al tribunale quando vi sia fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione, che possano arrecare danno alla società o a una o più società controllate (tutela dell’interesse ad una corretta gestione). Legittimati alla denunzia sono (co. 1 e 7):

  • i soci che rappresentano 1/10 del capitale (1/20 se la società è chiusa).
  • il collegio sindacale.
  • il consiglio di sorveglianza (sistema dualistico).
  • il comitato per il controllo sulla gestione (sistema monistico).
  • il pubblico ministero, ma soltanto se la società è aperta.

Ricevuta la denunzia e verificata la legittimazione dei denuncianti, il tribunale:

  • sente in camera di consiglio gli amministratori ed i sindaci.
  • dispone una ispezione dell’amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione da parte di questi di una cauzione per assicurare l’adempimento di tale onere. Tale provvedimento è reclamabile, cosa questa che evita di portare all’impresa danni derivati da un’ispezione disposta ingiustificatamente (co. 2).

Il tribunale non ordina l’ispezione, e sospende per un periodo determinato il procedimento, se l’assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivino senza indugio per accertare se le violazioni sussistano e, in caso positivo, per eliminarle (co. 3).

  • se l’ispezione eseguita conferma l’esistenza delle irregolarità (o se gli accertamenti compiuti dai nuovi amministratori (co. 3) risultino insufficienti all’eliminazione delle irregolarità stesse) il tribunale dispone gli opportuni provvedimenti e convoca l’assemblea per le conseguenti deliberazioni (co. 4).

Nei casi più gravi in cui si stimi necessario l’intervento di un elemento estraneo per rimettere in sesto le cose, il tribunale può revocare gli amministratori e i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata (co. 5). Tale amministratore, avendo la rappresentanza processuale della società, ha il potere di proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci.

Prima della scadenza del suo incarico, l’amministratore giudiziario rende conto al tribunale e convoca l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o, a seconda dei casi, per proporre la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale (co. 6).

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