Iniziamo col dire che la legge delega di riforma avrebbe dovuto dare ampia autonomia statutaria in questo settore, ciò, però non si verifica, viene posta una normativa che da luogo, oltretutto, a numerose perplessità. L’art. 2476 regola direttamente l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori.

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e essendo a conoscenza dell’atto che si stava per compiere, abbiano fatto constatare il proprio dissenso. I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali ed i documenti relativi all’amministrazione. L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può anche chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.

Se il giudice accoglie la domanda, la società salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori rimborsa agli attori le spese del giudizio. L’azione di responsabilità può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società se vi è il consenso di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno i 2/3 del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale. Tuttavia le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori. Sono solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

Con riferimento alla REVOCA, secondo la disciplina codicistica anteriore la revoca degli amministratori delle SRL era regolata attraverso il rinvio alla normativa delle SPA. Di conseguenza la maggioranza assembleare poteva sempre disporre la revoca degli amministratori anche senza giusta causa ed anche senza deliberare l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità; anche una minoranza di azionisti poteva ottenere dal tribunale la revoca degli amministratori, attivando quando vi era il fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri degli amministratori, il procedimento camerale.

Tale disciplina è stata profondamente modificata dalla legge di riforma la quale non contiene più nessun rinvio alla normativa delle SPA. Infatti, si limita a dire che il socio che esperisce l’azione di responsabilità contro gli amm, in caso di gravi irregolarità, può chiederne la revoca.

Tuttavia, la mancanza di rinvii da luogo a tutta una serie di problemi, cui Salanitro risponde attribuendo alla maggioranza dei soci il poteri di revoca degli amministratori, sulla base della disciplina generale della revoca del mandatario. Tale decisione potrebbe essere data in forma assembleare o scritta, infine, nell’AC non si può stabilire l’irrevocabilità dell’amministratore, a meno che questi sia uno dei soci. Anche qui, però, la revoca per giusta causa rimane.

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