L’offerta al pubblico non va confusa e quindi deve essere distinta dalla promessa al pubblico.

La promessa al pubblico è un negozio unilaterale e precisamente l’assunzione di un’obbligazione gratuita nei confronti di chiunque del pubblico sia in una da una situazione o compia una determinata azione.

La promessa al pubblico è pertanto fonte di obbligazione, direttamente produttiva del vincolo obbligatorio per il promittente non appena è resa pubblica; mentre l’offerta al pubblico è una proposta di contratto che richiede l’accettazione per tradursi in accordo (è il contratto che si pone come fonte del rapporto).

La distinzione diviene tuttavia un po’ più problematica con riguardo all’offerta al pubblico di contratto con obbligazioni a carico del solo proponente; se si ammette che tale offerta dia luogo alla conclusione del contratto anche senza accettazione del destinatario deve riconoscersi che essa integra in una sostanza una promessa al pubblico in quanto l’offerente promittente egualmente vincolato dalla sua dichiarazione mentre il terzo è ugualmente libero di rifiutare l’attribuzione.

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