Mandato e delegazione:

Ribadita l’insufficienza del criterio distintivo fondato sull’iniziativa o intervento che dir si voglia, CICALA sottolinea come la DOTTRINA italiana prevalente abbia riaccolto, dopo un periodo di scetticismo, la “teoria del mandato”: la premessa di fondo da cui partire è dunque, secondo l’autore, l’affermazione dell’ esistenza, all’interno della delegazione, di un mandato tra delegante e delegato, con cui il primo tende ad ottenere dall’ altro il compimento di un’attività giuridica, consistente nel pagamento di un debito del delegante nei confronti del suo creditore.

Dalla lettera dell’art. 1269 comma 2 C.C. si evince che alla base vi è un mandato e non un’ autorizzazione: nel secondo caso infatti, essendo il negozio unilaterale, non vi sarebbe possibilità di accettazione; inoltre nell’autorizzazione vi è conferimento di una facoltà e non di un incarico.

Riguardo all’intento del delegante, va rilevato che. raramente con la delegazione SI intende assicurarsi una attività di cooperazione giuridica del delegato: molto più spesso infatti con tale istituto si tende al conseguimento di scopi ulteriori. Con riferimento a tali scopi viene in rilievo la distinzione, operata dalla dottrina (SCHLESINGER), tra delegazione allo scoperto e delegazione su debito:

Si ha la prima quando il delegante intende esclusivamente far ottenere al suo creditore, attraverso il delegato, quanto gli è dovuto.

Si ha la seconda quando la delega è diretta a realizzare gli scopi ulteriori visti negli esempi.

Mandato ed espromissione:

La fase preparatoria della delegazione, concretizzantesi, come detto, in un mandato tra delegante e delegato, può essere presente, secondo CICALA, anche nella fase preparatoria dell’espromissione: anche in questo istituto, infatti, l’espromittente può impegnarsi verso il creditore dell’ espromesso sulla base di un mandato intercorso con l’espromesso stesso. Ma allorché egli ometta di riferire al creditore che sta pagando un debito in virtù di un accordo intercorso col debitore originario, si sarà necessariamente in presenza di un’espromissione e non di una delegazione.

Ciò trova riscontro normativa nell’art. 1719 c.c.: il “patto contrario” infatti, consente J’anticipazione dell’importo della prestazione da parte del mandatario; da ciò consegue che l’ espromittente può adempiere anticipando la prestazione che competeva al debitore espromesso.

Irrilevanza della distinzione fondata sul mandato:

Da ciò deriva l’insufficienza, secondo CICALA, di una distinzione fondata esclusivamente sulla presenza o meno di un mandato nella fase preparatoria.’ Tuttavia, pur essendo, potenzialmente, identico lo schema negoziale (mandato) nei due istituti, vi è, secondo l’autore, una differenza sostanziale che consente di individuare il vero elemento distintivo tra delegazione ed espromissione.

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