La successione legittima è quella disposta dalla legge, ed è ristretta alla successione intestata cioè alla successione nell’eredità disponibile quando manca in tutto o in parte la successione testamentaria.

La successione legittima è la successione legittima familiare(quale successione intestata nella disponibile a favore del coniuge e parenti) e la successione dello stato 565 cc.

La legge che fissa l’ordine dei successibili (coniuge, discendenti e ascendenti), gli eredi legittimi chiamati a succedere e le quote della massa fittizia in cui essi succedono c.d. legittima o quota di riserva.

La successione legittima familiare ha fondamento nel rapporto di appartenenza al gruppo familiare, cioè dei parenti fino al 6°grado 536 cc.

Natura suppletiva della successione legittima

La successione legittima ha luogo quando manca in tutto o in parte la successione testamentaria 457/2c.

La successione testamentaria manca quando il testatore non ha disposto in tutto o in parte della sua successione; quando la disposizione testamentaria sia nulla, annullata o inefficace; quando la disposizione testamentaria non sia stata accettata o non operino né la sostituzione 688/1c, né la rappresentazione 467cc, né l’accrescimento 674 cc.

La successione necessaria si ha quando il legittimario sia stato leso nel suo diritto di legittima, anche in presenza di testamento.

La successione legittima può coesistere in parte con la successione testamentaria quando il testatore abbia disposto parzialmente dei suoi beni.

Altra ipotesi si ha quando in presenza di testamento una parte dell’eredità rimanga intestata perché uno dei chiamati testamentari non può o non vuole accettare, oppure, perché la disposizione del chiamato sia colpita da invalidità o inefficacia. Sulla parte intestata si apre allora la successione legittima.

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