Cass. civ., sez. I, 19.05.2005, n.10600

Esecuzione in forma specifica

Il fatto

Tizio , titolare di una società a responsabilità limitata al valore nominale, stipula con Caio un contratto preliminare di vendita di quote avente ad oggetto la frazione del capitale sociale appartenente al socio promittente venditore.

Si verifica un’impossibilità sopravvenuta dell’oggetto,per riduzione del capitale sociale e suo successivo azzeramento preordinato a un aumento di capitale, con conseguente annullamento del valore nominale delle quote delle quali il promittente venditore aveva chiesto il trasferimento coattivo. Tale impossibilità è impeditiva dell’esecuzione in forma specifica.

Tuttavia Caio agisce comunque contro Tizio per l’esecuzione in forma specifica.

Il tribunale in primo grado e la corte d’appello respingono le doglianze di Caio, che ricorre per cassazione argomentando che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe rigettato la domanda di esecuzione specifica del contratto preliminare di cessione, le cui condizioni di ammissibilità avrebbero dovuto valutarsi con riferimento al momento della domanda non a quello della decisione perché ciò contrasterebbe con i principi del giusto processo i quali implicano che la durata del giudizio non debba comportare pregiudizio per la pretesa fatta valere dall’attore.

Decisione della Cassazione

La Cassazione respinge il ricorso.

Al principio di ordine generale secondo cui tutte le pronunce giudiziali retroagiscono normalmente al momento della proposizione della domanda, fanno eccezione le pronunce costitutive che tengono luogo dell’obbligo di concludere un contratto, le quali, essendo fonte autonoma di rapporti giuridici, dispiegano necessariamente i loro effetti solo dal momento del loro passaggio in giudicato; né un argomento in senso contrario può trarsi dalla norma sulla trascrizione delle domande dirette a ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre, in quanto la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda ha l’unica funzione di risolvere il conflitto tra l’attore e tutti gli aventi causa dal convenuto che abbiano effettuato trascrizioni o iscrizioni nei suoi confronti dopo la trascrizione della domanda, ma non vale ad anticipare gli effetti della sentenza costitutiva nei rapporti tra le parti al momento della proposizione della domanda di esecuzione specifica.

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