Tra le fonti eteronome (= estranee alla volontà dei contraenti) di integrazione del contratto la legge assume senz’altro un ruolo di grande rilevanza.

Il contratto è ampiamente disciplinato, infatti, da norme legislative e generali e particolari, che possono essere dispositive o derogabili (= regolano un rapporto, ma lasciano libere le parti disciplinarlo anche diversamente) o cogenti (= norme la cui applicazione è imposta dall’ordinamento giuridico prescindendo dalla volontà dei singoli).

L’applicazione delle norme dispositive dà luogo all’integrazione suppletiva del contratto e le stesse norme sono dette suppletive. Tali norme concorrono a determinare gli effetti del contratto in mancanza una diversa volontà delle parti.

Le norme suppletive presuppongono, quindi, la lacuna contrattuale cioè la mancanza della previsione delle parti in ordine ad un aspetto del rapporto non suscettibile di essere colmata mediante l’applicazione dei criteri ermeneutici.

Norme cogenti. La sostituzione delle clausole invalide con disposizioni legali.

Le norme integrative del contratto possono assumere il carattere dell’inderogabilità quando tutelano un interesse generale prevalente su quello delle parti o di una delle parti. Le disposizioni imperative si applicano direttamente al rapporto contrattuale, nonostante la diversa previsione delle parti, realizzando, pertanto, un’integrazione cogente del contratto. È un integrazione imperativa o cogente, nel senso che quella legge interviene sul contenuto del contratto, indipendentemente dalla volontà dei contraenti, anzi, anche contro la volontà degli stessi.

Se per Esempi di determinazioni legali inderogabili, sono offerti dai prezzi imperativi, e cioè dei prezzi fissati mediante atti della pubblica autorità.

Nullità parziale

Le clausole contrattuali eventualmente contrarie alle determinazioni legali inderogabili, sono colpite da nullità in quanto contrarie a norme imperative, mentre il contratto resta efficace per la restante parte

Nullità totale

Secondo la regola generale la nullità di singole clausole importa la nullità del contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza la parte colpita da nullità (art. 1419”).

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